Art. 6. Graduatoria - Borse di studio I candidati saranno ammessi ai corsi secondo l'ordine di graduatoria e fino alla concorrenza del numero dei posti messi a concorso per ogni corso di dottorato. In caso di parita' sara' ammesso il candidato piu' giovane di eta'. In corrispondenza di eventuali rinunce degli aventi diritto prima dell'inizio del corso, subentreranno altrettanti candidati secondo l'ordine della graduatoria. In caso di utile collocamento in piu' graduatorie, il candidato dovra' esercitare opzione per un solo corso di dottorato. Le borse di studio sono assegnate secondo l'ordine di graduatoria ai candidati che abbiano riportato una votazione complessiva di almeno 35/50 punti. A parita' di merito il criterio di preferenza e' costituito dalla condizione economica del nucleo familiare del candidato, determinata ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 aprile 1997 in materia di diritto allo studio. L'importo della borsa di studio per la frequenza al corso di dottorato di ricerca e' pari L. 20.450.000 annue e deve intendersi al lordo degli oneri previdenziali. La durata dell'erogazione della borsa di studio e' pari all'intera durata del corso. La borsa di studio e' corrisposta in sei rate bimestrali posticipate. I candidati in possesso di cittadinanza diversa da quella italiana, che non risultino vincitori di borsa di studio, sono ammessi in sovrannumero sino al massimo di due per ciascun dottorato, previa verifica del requisito di idoneita'.