Art. 6.

                    Graduatoria - Borse di studio

    I   candidati  saranno  ammessi  ai  corsi  secondo  l'ordine  di
graduatoria  e  fino  alla  concorrenza  del numero dei posti messi a
concorso  per  ogni  corso  di  dottorato.  In  caso di parita' sara'
ammesso  il  candidato  piu'  giovane  di  eta'. In corrispondenza di
eventuali  rinunce  degli aventi diritto prima dell'inizio del corso,
subentreranno    altrettanti   candidati   secondo   l'ordine   della
graduatoria.  In  caso  di utile collocamento in piu' graduatorie, il
candidato  dovra'  esercitare opzione per un solo corso di dottorato.
Le  borse di studio sono assegnate secondo l'ordine di graduatoria ai
candidati  che  abbiano riportato una votazione complessiva di almeno
35/50  punti.  A  parita'  di  merito  il  criterio  di preferenza e'
costituito  dalla  condizione  economica  del  nucleo  familiare  del
candidato,  determinata  ai  sensi  del  decreto  del  Presidente del
Consiglio  dei  Ministri  30 aprile  1997  in materia di diritto allo
studio.
    L'importo  della  borsa  di  studio  per la frequenza al corso di
dottorato di ricerca e' pari L. 20.450.000 annue e deve intendersi al
lordo  degli  oneri  previdenziali  a  carico del borsista. La durata
dell'erogazione  della  borsa di studio e' pari all'intera durata del
corso.  La  borsa  di  studio  e'  corrisposta in sei rate bimestrali
posticipate.
    I  candidati  in  possesso  di  cittadinanza  diversa  da  quella
italiana,  che  non  risultino  vincitori  di  borsa  di studio, sono
ammessi in sovrannumero sino al massimo di due per ciascun dottorato,
previa verifica del requisito di idoneita'.