Art. 6.

                 Preferenze a parita' di valutazione

    I  candidati che abbiano superato la prova orale dovranno inviare
ai  magnifico  rettore  dell'Universita'  degli studi di Bologna, via
Zamboni,  33  -  40126  Bologna,  i  documenti in carta semplice - in
originale  o in copia autenticata - attestanti il possesso dei titoli
di preferenza, a parita' di valutazione, gia' indicati nella domanda.
In  alternativa, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
20  ottobre 1998, n. 403, per tutti i documenti sotto elencati, sara'
possibile  produrre  dichiarazione  sostitutiva di certificazione, su
appositi  moduli  redatti  da questa amministrazione. Resta salva, in
quest'ultimo  caso la possibilita' per l'amministrazione di procedere
ad   idonei   controlli   sulla   veridicita'   delle   dichiarazioni
sostitutive.
    Si fa presente altresi' che le dichiarazioni mendaci o false sono
punibili ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia
e  nei  casi  piu' gravi possono comportare l'interdizione temporanea
dai  pubblici  uffici,  ferma  restando  la  decadenza  dai  benefici
eventualmente  conseguenti  ai provvedimento emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera.
    Da   tali   documenti,   o  dalla  dichiarazione  sostitutiva  di
certificazione,   dovra'  risultare  inoltre  che  il  requisito  era
posseduto   alla   data   di   scadenza  del  termine  utile  per  la
presentazione della domanda di ammissione al concorso.
    I  documenti  in  questione,  o  le  corrispondenti dichiarazioni
sostitutive di certificazione, dovranno pervenire all'amministrazione
entro il termine perentorio di quindici giorni a decorrere dal giorno
successivo a quello in cui e' stato sostenuto il colloquio.
    A parita' di merito i titoli di preferenza sono:
      1) gli insigniti di medaglia al valor militare;
      2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
      3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
      4)  i  mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e
privato;
      5) gli orfani di guerra;
      6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
      7)  gli  orfani  dei caduti per servizio nel settore pubblico e
privato;
      8) i feriti in combattimento;
      9)  gli  insigniti  di  croce di guerra o di altra attestazione
speciale di merito di guerra, nonche' i capi di famiglia numerosa;
     10)  i  figli  dei  mutilati  e  degli  invalidi  di  guerra  ex
combattenti;
     11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
     12)  i  figli  dei  mutilati  e  degli invalidi per servizio nel
settore pubblico e privato;
     13)  i  genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti di guerra;
     14)  i  genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di
guerra;
     15)  i  genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio
nel settore pubblico o privato;
     16)   coloro   che   abbiano  prestato  servizio  militare  come
combattenti;
     17)  coloro  che  abbiano prestato lodevole servizio a qualunque
titolo,  per  non meno di un anno nell'amministrazione che ha indetto
il concorso;
     18)  i  coniugati  e  i non coniugati con riguardo al numero dei
figli a carico;
     19) gli invalidi ed i mutilati civili;
     20)  i  militari  volontari  delle  Forze armate congedati senza
demerito ai termine della ferma o rafferma.
    A parita' di merito e di titoli la preferenza e' determinata:
      a) dal  numero  dei figli a carico, indipendentemente dal fatto
che il candidato sia coniugato o meno;
      b) dall'aver  prestato  lodevole servizio nelle amministrazioni
pubbliche;
      c) dalla minore eta' anagrafica.