Art. 7. Formazione ed approvazione della graduatoria Al termine delle prove d'esame la commissione forma la graduatoria secondo l'ordine decrescente del punteggio complessivo. La graduatoria di merito dei candidati e' formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato, con l'osservanza, a parita' di punti, delle preferenze previste nel precedente art. 6. La graduatoria di merito, unitamente a quella del vincitore, e' approvata con provvedimento dell'amministrazione ed e' immediatamente efficace; ha la durata di anni due dall'approvazione. Detto provvedimento sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale dell'Universita' degli studi di Bologna. Di tale pubblicazione sara' data notizia mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Dalla data di pubblicazione di detto avviso decorre il termine per eventuali impugnative, laddove il provvedimento non sia stato portato altrimenti a conoscenza. L'amministrazione si riserva la facolta' di utilizzare la graduatoria di merito ai fine di procedere alla copertura di ulteriori posti vacanti a tempo indeterminato, con articolazione dell'orario a tempo pieno o parziale, nel rispetto dell'equilibrio finanziario e di bilancio. Si riserva altresi' la possibilita' di procedere ad assunzioni a tempo determinato, senza pregiudizio rispetto all'esercizio della facolta' precedente, nel rispetto dell'equilibrio finanziario e di bilancio. L'esercizio delle riservate facolta' avviene senza pregiudizio alla posizione in graduatoria, con prevalenza dell'assunzione a tempo indeterminato rispetto a quella a tempo determinato e, in subordine, dell'assunzione a tempo pieno rispetto a quella a tempo parziale.