Art. 8.

                       Assunzione in servizio

    I candidati dichiarati vincitori saranno invitati a stipulare, ai
sensi  dell'art.  16 del contratto collettivo di lavoro del personale
tecnico  ed  amministrativo  del  comparto  universita', un contratto
individuale  finalizzato all'instaurazione di un rapporto di lavoro a
tempo indeterminato.
    Il  rapporto di lavoro e' regolato dal contratto individuale, dai
contratti collettivi di comparto, dalle disposizioni di legge e dalle
normative comunitarie.
    Il  contratto  individuale specifica che il rapporto di lavoro e'
disciplinato  dai contratti collettivi nel tempo vigenti anche per le
cause  di  risoluzione  e per i termini di preavviso, E' in ogni modo
condizione  risolutiva  del  contratto,  senza  obbligo di preavviso,
l'annullamento  della procedura di reclutamento che ne costituisce il
presupposto.
    Al  nuovo  assunto  sara'  corrisposto  il  trattamento economico
iniziale  spettante alla nona qualifica, oltre agli assegni spettanti
a norma delle vigenti disposizioni normative e contrattuali.
    Il  periodo  di  prova  ha  la  durata  di tre mesi. Decorso tale
periodo  senza  che  il  rapporto  di lavoro sia stato risolto da una
delle  parti,  il  dipendente si intende confermato in servizio e gli
viene  riconosciuta  l'anzianita'  dal giorno dell'assunzione a tutti
gli effetti.
    Il  vincitore,  fatte  salve le possibilita' di trasferimento nei
casi  previsti dalla legge e dal "Regolamento di mobilita'" di questo
Ateneo  (pubblicato  nel  Bollettino ufficiale dell'Universita' degli
studi  di  Bologna n. 28 del 15 febbraio 1997), deve permanere presso
questa  amministrazione  per  un periodo non inferiore a cinque anni,
ferma  restando  comunque  la  facolta' dell'Ateneo di disporre anche
prima  il  trasferimento  per  qualsiasi  altra  sede ove esigenze di
servizio lo richiedano.