Art. 2.

                         Requisiti generali

    Per  l'ammissione  al  concorso  e'  richiesto  il  possesso  dei
seguenti requisiti:
      a) titolo  di  studio:  diploma  di  istruzione  secondaria  di
secondo   grado   di   durata  quinquennale,  ivi  compresi  i  licei
linguistici   riconosciuti   per   legge,  il  diploma  di  maturita'
professionale ai sensi della legge 27 ottobre 1969, n. 754, i diplomi
di  istituti  magistrali  e  dei  licei artistici integrati dai corsi
annuali previsti dalla legge 11 dicembre 1969, n. 910;
      ovvero  diploma  di  qualifica  professionale  o  attestato  di
qualifica  rilasciata,  ai  sensi  della  legge n. 845/1978, art. 14,
inerente  alle  mansioni specifiche del profilo professionale messo a
concorso, piu' diploma di istruzione secondaria di primo grado.
    I  cittadini  stranieri  appartenenti  ad altri Stati dell'Unione
europea  dovranno  essere  in possesso, entro la data di scadenza del
termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al
concorso,  di  un titolo di studio riconosciuto equipollente a quelli
di  cui al precedente comma in base ad accordi internazionali, ovvero
con  le modalita' di cui all'art. 332 del testo unico 31 agosto 1933,
n. 1592.
      b) eta' non inferiore agli anni 18;
      c) cittadinanza  italiana  (sono  equiparati  ai  cittadini gli
italiani non appartenenti alla Repubblica o cittadinanza di uno Stato
membro dell'Unione europea);
      d) godimento  dei diritti politici (i candidati cittadini degli
Stati  membri  dell'Unione europea devono godere dei diritti civili e
politici  anche negli Stati di appartenenza o di provenienza ed avere
adeguata conoscenza della lingua italiana);
      e) idoneita' fisica all'impiego.
    L'amministrazione  ha  facolta'  di sottoporre a visita medica di
controllo i vincitori di concorso, in base alla normativa vigente;
      f) i  cittadini  italiani  soggetti  all'obbligo di leva devono
comprovare  di  essere  in  posizione  regolare  nei confronti ditale
obbligo.
    Non  possono  accedere  agli  impieghi  coloro  che siano esclusi
dall'elettorato  politico  attivo  nonche'  coloro  che  siano  stati
destituiti    o   dispensati   dall'impiego   presso   una   pubblica
amministrazione  per  persistente  insufficiente  rendimento,  ovvero
siano  stati  dichiarati  decaduti  da  un  impiego statale, ai sensi
dell'art. 127,  primo  comma,  lettera  d),  del  testo  unico  delle
disposizioni  concernenti  lo  statuto  degli  impiegati civili dello
Stato,   approvato   con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
10 gennaio  1957,  n. 3, e coloro che siano stati licenziati per aver
conseguito  l'impiego  mediante  la  produzione  di documenti falsi e
comunque con mezzi fraudolenti.
    I  requisiti  prescritti  debbono  essere  posseduti alla data di
scadenza  del  termine  ultimo  per la presentazione delle domande di
ammissione. I candidati sono ammessi al concorso con riserva.
    L'amministrazione puo' disporre in qualunque momento, con decreto
motivato,   l'esclusione  dal  concorso  per  difetto  dei  requisiti
prescritti. L'esclusione e' notificata all'interessato.