Art. 2. Requisiti generali Per l'ammissione al concorso e' richiesto il possesso dei seguenti requisiti: a) titolo di studio: diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale, ivi compresi i licei linguistici riconosciuti per legge, il diploma di maturita' professionale ai sensi della legge 27 ottobre 1969, n. 754, i diplomi di istituti magistrali e dei licei artistici integrati dai corsi annuali previsti dalla legge 11 dicembre 1969, n. 910; ovvero diploma di qualifica professionale o attestato di qualifica rilasciata, ai sensi della legge n. 845/1978, art. 14, inerente alle mansioni specifiche del profilo professionale messo a concorso, piu' diploma di istruzione secondaria di primo grado. I cittadini stranieri appartenenti ad altri Stati dell'Unione europea dovranno essere in possesso, entro la data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, di un titolo di studio riconosciuto equipollente a quelli di cui al precedente comma in base ad accordi internazionali, ovvero con le modalita' di cui all'art. 332 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592. b) eta' non inferiore agli anni 18; c) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica o cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea); d) godimento dei diritti politici (i candidati cittadini degli Stati membri dell'Unione europea devono godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza ed avere adeguata conoscenza della lingua italiana); e) idoneita' fisica all'impiego. L'amministrazione ha facolta' di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori di concorso, in base alla normativa vigente; f) i cittadini italiani soggetti all'obbligo di leva devono comprovare di essere in posizione regolare nei confronti ditale obbligo. Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi dall'elettorato politico attivo nonche' coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e coloro che siano stati licenziati per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi e comunque con mezzi fraudolenti. I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine ultimo per la presentazione delle domande di ammissione. I candidati sono ammessi al concorso con riserva. L'amministrazione puo' disporre in qualunque momento, con decreto motivato, l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti. L'esclusione e' notificata all'interessato.