Art. 9. Presentazione dei documenti per la costituzione del rapporto di lavoro I vincitori, ai fini dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione, saranno invitati, a mezzo raccomandata a.r. o nota telegrafica, a presentare entro trenta giorni dall'effettiva assunzione in servizio, i seguenti documenti, attestanti il possesso dei requisiti di cui all'art. 2 del presente bando: 1) autocertificazione relativa a: data e luogo di nascita; possesso della cittadinanza italiana o di uno Stato dell'Unione europea; godimento dei diritti politici. I cittadini di uno degli Stati membri dell'Unione europea devono autocertificare il godimento dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o di provenienza; posizione riguardante gli obblighi di leva; possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso al concorso; assenza di eventuali procedimenti penali pendenti; oppure: certificati rilasciati dalle autorita' competenti in conformita' alla normativa vigente. E' comunque fatta salva la facolta' di questa amministrazione di verificare la veridicita' e l'autenticita' delle attestazioni prodotte. In caso di falsa dichiarazione sono applicabili le disposizioni previste dall'art. 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15; 2) certificato medico rilasciato dall'azienda sanitaria locale competente per territorio da cui risulti che l'interessato e' fisicamente idoneo all'impiego per il quale e' preposto ed e' esente da imperfezioni che possano comunque influire sul rendimento del servizio, con l'indicazione dell'avvenuto accertamento sierologico ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837. Il certificato deve contenere l'espressa dichiarazione che l'interessato e' esente da malattie che possano mettere in pericolo la salute pubblica, qualora sia affetto da qualsiasi imperfezione fisica, il certificato deve altresi' farne menzione ed indicare se l'imperfezione stessa menomi l'attitudine al servizio. Per quanto riguarda gli invalidi (di guerra, civili di guerra, per servizio, del lavoro, civili), il certificato medico, rilasciato dalla Azienda sanitaria locale competente per territorio, deve contenere, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido, risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non ha perduto ogn capacita' lavorativa e che egli, per la natura ed il grado della sua invalidita' o mutilazione, non puo' riuscire di danno alla salute ed alla incolumita' dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e che il suo stato fisico e' compatibile con l'esercizio delle mansioni relative all'impiego cui aspira. Il certificato medico deve essere prodotto in conformita' alla normativa vigente ed ha validita' di sei mesi dalla data del rilascio. L'amministrazione si riserva, comunque, la facolta' di sottoporre i candidati a visita medica da parte del medico del lavoro competente ai sensi della legge n. 626/1994. All'atto dell'assunzione i vincitori dovranno, altresi', dichiarare presso il competente ufficio di questa Universita', che non ricoprano altri impieghi alle dipendenze dello Stato, delle province, dei comuni o di altri Enti pubblici o privati. In caso affermativo dovranno dichiarare di optare per il nuovo impiego (art. 8 della legge 18 marzo 1958, n. 311). I nuovi assunti saranno invitati a regolarizzare entro trenta giorni, la documentazione incompleta o affetta da vizio sanabile. Ai soggetti riconosciuti handicappati ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, saranno applicate le disposizioni di cui all'art. 22 della legge stessa.