Art. 9.

Presentazione  dei  documenti  per  la  costituzione  del rapporto di
                               lavoro

    I   vincitori,   ai  fini  dell'accertamento  dei  requisiti  per
l'assunzione,  saranno  invitati,  a  mezzo  raccomandata a.r. o nota
telegrafica,   a   presentare   entro  trenta  giorni  dall'effettiva
assunzione  in servizio, i seguenti documenti, attestanti il possesso
dei requisiti di cui all'art. 2 del presente bando:
      1) autocertificazione relativa a:
        data e luogo di nascita;
        possesso   della   cittadinanza   italiana  o  di  uno  Stato
dell'Unione europea;
        godimento  dei  diritti  politici.  I  cittadini di uno degli
Stati  membri dell'Unione europea devono autocertificare il godimento
dei  diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o di
provenienza;
        posizione riguardante gli obblighi di leva;
        possesso  del  titolo  di  studio  richiesto per l'accesso al
concorso;
        assenza di eventuali procedimenti penali pendenti;
      oppure:
        certificati   rilasciati   dalle   autorita'   competenti  in
conformita' alla normativa vigente.
    E'  comunque fatta salva la facolta' di questa amministrazione di
verificare   la   veridicita'  e  l'autenticita'  delle  attestazioni
prodotte.   In  caso  di  falsa  dichiarazione  sono  applicabili  le
disposizioni previste dall'art. 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;
      2)  certificato medico rilasciato dall'azienda sanitaria locale
competente  per  territorio  da  cui  risulti  che  l'interessato  e'
fisicamente  idoneo all'impiego per il quale e' preposto ed e' esente
da  imperfezioni  che  possano  comunque  influire sul rendimento del
servizio, con l'indicazione dell'avvenuto accertamento sierologico ai
sensi  dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837. Il certificato
deve  contenere  l'espressa dichiarazione che l'interessato e' esente
da  malattie  che  possano  mettere  in  pericolo la salute pubblica,
qualora  sia affetto da qualsiasi imperfezione fisica, il certificato
deve  altresi'  farne  menzione  ed indicare se l'imperfezione stessa
menomi l'attitudine al servizio.
    Per  quanto  riguarda  gli invalidi (di guerra, civili di guerra,
per  servizio, del lavoro, civili), il certificato medico, rilasciato
dalla  Azienda  sanitaria  locale  competente  per  territorio,  deve
contenere,  oltre  ad una esatta descrizione delle condizioni attuali
dell'invalido,   risultanti   da   un   esame   obiettivo,  anche  la
dichiarazione  che l'invalido non ha perduto ogn capacita' lavorativa
e  che  egli,  per  la  natura  ed  il  grado della sua invalidita' o
mutilazione,   non  puo'  riuscire  di  danno  alla  salute  ed  alla
incolumita' dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e
che il suo stato fisico e' compatibile con l'esercizio delle mansioni
relative all'impiego cui aspira.
    Il  certificato  medico  deve essere prodotto in conformita' alla
normativa  vigente  ed  ha  validita'  di  sei  mesi  dalla  data del
rilascio.
    L'amministrazione si riserva, comunque, la facolta' di sottoporre
i candidati a visita medica da parte del medico del lavoro competente
ai sensi della legge n. 626/1994.
    All'atto   dell'assunzione   i   vincitori   dovranno,  altresi',
dichiarare  presso  il  competente ufficio di questa Universita', che
non  ricoprano  altri  impieghi  alle  dipendenze  dello Stato, delle
province,  dei  comuni  o  di  altri Enti pubblici o privati. In caso
affermativo  dovranno  dichiarare  di  optare  per  il  nuovo impiego
(art. 8 della legge 18 marzo 1958, n. 311).
    I  nuovi  assunti  saranno  invitati a regolarizzare entro trenta
giorni, la documentazione incompleta o affetta da vizio sanabile.
    Ai  soggetti  riconosciuti  handicappati  ai  sensi  della  legge
5 febbraio  1992,  n. 104,  saranno  applicate le disposizioni di cui
all'art. 22 della legge stessa.