Art. 9.

                        Nomina dei vincitori

    Il  vincitore  del  concorso  consegue  la  nomina  a ricercatore
astronomo.
    Al  medesimo  spetta  il  trattamento  economico  previsto  per i
ricercatori universitari dal terzo comma dell'art. 38 del decreto del
Presidente  della  Repubblica  11 luglio  1980,  n. 382  e successive
modifiche   e   dalla  legge  22 aprile  1987,  n. 158  e  successive
modifiche.
    Dopo  tre  anni  dall'immissione  in ruolo sara' sottoposto ad un
giudizio  di  confenna  da  parte  di  una  commissione  nominata dal
Ministro  dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica,
su  proposta  del C.R.A., costituita da tre astronomi o professori di
ruolo,  di  cui due ordinari ed un associato, assicurando la presenza
di un professore universitario ordinario.
    La   commissione   valuta   l'attivita'  di  ricerca  svolta  dal
ricercatore  nel triennio, anche sulla base di una motivata relazione
del consiglio direttivo dell'Osservatorio astronomico di Padova.
    A  seguito  del giudizio favorevole, il ricercatore sara' immesso
nella  fascia  dei  ricercatori  confermati;  allo  stesso  spetta il
trattamento  economico  previsto  dal  primo  comma  dell'art. 38 del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  11 luglio 1980, n. 382 e
successive modifiche e dalla legge 22 aprile 1987, n. 158.
    Nel    caso    l'attivita'    del    ricercatore   sia   valutata
sfavorevolmente,  il  medesimo  puo'  essere  nuovamente sottoposto a
giudizio dopo un biennio.
    Se anche il secondo giudizio e' sfavorevole, il ricercatore cessa
di appartenere al ruolo.