Art. 7. Graduatoria di merito Espletate le prove del concorso la commissione formera' la graduatoria di merito secondo l'ordine decrescente del punteggio complessivo, come determinato ai sensi dell'art. 5. Con decreto direttoriale, tenuto conto dei diritti di preferenza e precedenza a parita' di merito previsti dalle leggi vigenti, sara' approvata la graduatoria di merito e sara' dichiarato il vincitore del concorso, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego. La graduatoria sara' pubblicata all'albo dell'Osservatorio astronomico di Collurania-Teramo e di tale pubblicazione sara' data notizia mediante avviso inserito nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Dalla data di pubblicazione di detto avviso decorre il termine per eventuali impugnative. La graduatoria rimane efficace per un termine di diciotto mesi dalla data della sopracitata pubblicazione per eventuali coperture di posti per i quali il concorso e' stato bandito e che successivamente ed entro tale data dovessero rendersi disponibili. Non si da luogo a dichiarazioni di idoneita' al concorso.