Art. 7.

                        Graduatoria di merito

    Espletate  le  prove  del  concorso  la  commissione  formera' la
graduatoria  di  merito  secondo  l'ordine  decrescente del punteggio
complessivo,  come  determinato  ai  sensi  dell'art. 5.  Con decreto
direttoriale,  tenuto  conto dei diritti di preferenza e precedenza a
parita'  di  merito  previsti dalle leggi vigenti, sara' approvata la
graduatoria  di  merito e sara' dichiarato il vincitore del concorso,
sotto  condizione  dell'accertamento  dei  requisiti per l'ammissione
all'impiego.
    La   graduatoria   sara'  pubblicata  all'albo  dell'Osservatorio
astronomico  di  Collurania-Teramo e di tale pubblicazione sara' data
notizia  mediante  avviso  inserito  nella  Gazzetta  Ufficiale della
Repubblica.  Dalla  data  di pubblicazione di detto avviso decorre il
termine per eventuali impugnative.
    La  graduatoria  rimane  efficace per un termine di diciotto mesi
dalla data della sopracitata pubblicazione per eventuali coperture di
posti  per i quali il concorso e' stato bandito e che successivamente
ed  entro tale data dovessero rendersi disponibili. Non si da luogo a
dichiarazioni di idoneita' al concorso.