Art. 3.
    Dalla  data  di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta
Ufficiale decorre il termine di trenta giorni per la presentazione al
rettore,  da parte dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione
dei  commissari.  Decorso tale termine, comunque, dopo l'insediamento
della  commissione  non  sono  ammesse  istanze  di  ricusazione  dei
commissari.
      Venezia, 4 agosto 2000
Il rettore: Rispoli