Art. 6. Ammissione al colloquio Conseguono l'ammissione al colloquio i candidati che abbiano riportato in ciascuna prova scritta una votazione di almeno ventuno trentesimi o equivalente. I soli candidati ammessi al colloquio saranno avvertiti almeno venti giorni prima del giorno in cui dovranno sostenere la prova stessa. Ai medesimi sara' contemporaneamente comunicato il voto riportato nelle singole prove scritte e la votazione conseguita nella valutazione dei titoli. Il colloquio si intendera' superato se il candidato avra' ottenuto una votazione di almeno ventuno trentesimi o equivalente. Ai titoli verra' attribuito un punteggio complessivo pari a 10/30, pari ad un terzo del punteggio complessivo espresso in trentesimi. La valutazione dei titoli sara' effettuata sulla base dei documenti prodotti dai candidati e per le categorie e con il punteggio qui di sotto indicato: a) titolo accademici e di studio attinenti al posto messo a concorso, in ragione della votazione conseguita o del giudizio finale riportato, fino ad un massimo di punti 3; b) titoli di servizio (servizio prestato presso Universita' e pubbliche amministrazioni, compreso il periodo di servizio militare di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria e di rafferma prestati presso le Forze Armate e nell'Arma dei Carabinieri, ai sensi della legge 24 dicembre 1986, n. 958. Ai fini della valutazione dovra' essere prodotta copia del foglio matricolare, ai sensi dell'art. 22, ultimo comma, della legge 958/1986, fino ad un massimo di punti 3; c) pubblicazioni e titoli scientifici attinenti il posto messo a concorso, fino ad un massimo di punti 3, per ciascun lavoro in qualita' di autore, secondo l'attinenza con il posto messo a concorso massimo punti 1, per ciascun lavoro in qualita' di coautore o partecipante e per ciascuna comunicazione a convegni o congressi, secondo l'attinenza con il posto messo a concorso massimo punti 0,50. Per quanto riguarda le pubblicazioni: per i lavori stampati all'estero deve risultare la data ed il luogo di pubblicazione. Per i lavori stampati in Italia debbono essere adempiuti gli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di pubblicazioni a stampa (consegna da parte dello stampatore di quattro esemplari di ogni suo stampato o pubblicazione alla prefettura della Provincia nella quale ha sede l'officina grafica e di un esemplare alla Procura della Repubblica). L'assolvimento di tali obblighi (in sostanza il fatto che la pubblicazione e' regolarmente editata) e' automaticamente certificato dalla produzione a cura del candidato dell'originale della pubblicazione oppure puo' essere certificato mediante una dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' resa dal candidato sotto la propria responsabilita', ai sensi dell'art. 4 legge 4 gennaio 1968, n. 15. Delle pubblicazioni redatte in collaborazione con altri saranno valutate soltanto le parti attribuibili al candidato se effettivamente evidenziate. d) altri titoli attinenti al posto messo a concorso, fino ad un massimo di punti 1 Il candidato puo' produrre i titoli di cui richiede la valutazione: a) in originale, oppure; b) in copia conforme, oppure; c) in fotocopia rendendo dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' di essere a conoscenza del fatto che la copia dei titoli e' conforme all'originale, oppure; rendendo la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' relativa ai titoli posseduti, con l'esatta indicazione di data, luogo di conseguimento, svolgimento o partecipazione e votazione riportata degli stessi. Non e' consentito il riferimento a documenti o pubblicazioni presentati presso questa od altre amministrazioni, o a documenti allegati ad altra domanda di partecipazione ad altro concorso. La valutazione dei titoli, previa individuazione dei criteri, e' effettuata dalla commissione dopo le prove scritte e prima che si proceda alla correzione dei relativi elaborati.