Art. 9. La graduatoria di merito dei candidati e' formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato, con l'osservanza, a parita' di punti, delle preferenze previste dall'art. 8. Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessivamente messi a concorso, i candidati utilmente collocati nelle graduatorie di merito, formate sulla base del punteggio riportato nelle prove d'esame e nella valutazione dei titoli. La votazione complessiva e' data dalla somma del voto conseguito nella valutazione dei titoli, della media dei voti conseguiti nelle prove scritte di cui al precedente art. 5, e dalla votazione ottenuta nella prova orale. La graduatoria di merito, unitamente a quella dei vincitori del concorso, e' approvata dal Direttore amministrativo ed e' pubblicata all'albo dell'Universita' degli studi dell'Insubria - sede di Varese. Di tale pubblicazione e' data notizia mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Dalla data di pubblicazione di detto avviso decorre il termine per le eventuali impugnative. Detta graduatoria rimane efficace per un termine di ventiquattro mesi dalla data della sopracitata pubblicazione per eventuali coperture di posti per i quali il concorso e' stato bandito e che successivamente ed entro tale data dovessero rendersi disponibili. Non si da' luogo a dichiarazioni di idoneita' al concorso.