Art. 9.
    La  graduatoria  di  merito  dei  candidati  e'  formata  secondo
l'ordine  dei  punti della votazione complessiva riportata da ciascun
candidato,  con  l'osservanza,  a  parita' di punti, delle preferenze
previste dall'art. 8.
    Sono  dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessivamente
messi  a  concorso, i candidati utilmente collocati nelle graduatorie
di  merito,  formate  sulla  base del punteggio riportato nelle prove
d'esame e nella valutazione dei titoli.
    La  votazione complessiva e' data dalla somma del voto conseguito
nella  valutazione  dei titoli, della media dei voti conseguiti nelle
prove scritte di cui al precedente art. 5, e dalla votazione ottenuta
nella prova orale.
    La  graduatoria  di merito, unitamente a quella dei vincitori del
concorso,  e' approvata dal Direttore amministrativo ed e' pubblicata
all'albo dell'Universita' degli studi dell'Insubria - sede di Varese.
Di  tale pubblicazione e' data notizia mediante avviso nella Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica.  Dalla  data  di pubblicazione di detto
avviso  decorre  il  termine  per  le  eventuali  impugnative.  Detta
graduatoria rimane efficace per un termine di ventiquattro mesi dalla
data della sopracitata pubblicazione per eventuali coperture di posti
per  i  quali  il  concorso e' stato bandito e che successivamente ed
entro  tale  data  dovessero rendersi disponibili. Non si da' luogo a
dichiarazioni di idoneita' al concorso.