Art. 11.
    Il  vincitore sara' assunto in prova con contratto individuale di
lavoro  subordinato  a  tempo  indeterminato  nella  quinta qualifica
funzionale,  area  delle  strutture  di elaborazione dati, profilo di
operatore  di elaborazione dati, con diritto al trattamento economico
iniziale  di cui al contratto collettivo nazionale dei dipendenti del
comparto Universita' stipulato il 5 settembre 1996.
    Il  periodo  di  prova ha la durata di tre mesi e non puo' essere
rinnovato o prorogato alla scadenza.
    Decorsa  la  meta'  del periodo suddetto, nel restante periodo di
prova  ciascuna  delle  parti puo' recedere dal rapporto in qualsiasi
momento  senza obbligo di preavviso ne' di indennita' sostitutiva del
preavviso.
    Il   recesso   opera   dal   momento   della  comunicazione  alla
controparte. Il recesso dell'amministrazione deve essere motivato.
    Decorso  il  periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia
risolto  da  una  delle parti, il dipendente si intende confermato in
servizio   e   gli   viene   riconosciuta   l'anzianita'  dal  giorno
dell'assunzione a tutti gli effetti.
    In  caso  di  recesso  la  retribuzione  viene  corrisposta  fino
all'ultimo  giorno  di  effettivo  servizio,  compresi  i ratei della
tredicesima  mensilita'; spetta altresi al dipendente la retribuzione
corrispondente alle giornate di ferie maturate e non godute.
    Il  dipendente,  fatte  salve  le  possibilita'  di trasferimento
d'ufficio  nei casi previsti dalla legge, dovra' rimanere in servizio
presso  l'Universita'  degli  studi  dell'Insubria per un periodo non
inferiore a sette anni.