Art. 6.

                       Ammissione al colloquio

    Conseguono  l'ammissione  al  colloquio  i  candidati che abbiano
riportato  nella  prova  pratica attitudinale una votazione di almeno
ventuno trentesimi o equivalente.
    I  soli  candidati  ammessi al colloquio saranno avvertiti almeno
venti  giorni  prima  del  giorno  in cui dovranno sostenere la prova
stessa.  Ai  medesimi  sara'  contemporaneamente  comunicato  il voto
riportato nella prova pratica attitudinale.
    Il  colloquio  si  intendera'  superato  se  il  candidato  avra'
ottenuto una votazione di almeno ventuno trentesimi o equivalente.
    La  votazione complessiva e' data dalla somma del voto conseguito
nella  prova pratica attitudinale di cui al precedente art. 5 e della
votazione conseguita nel colloquio.