Art. 9.
    La  graduatoria  di  merito  dei  candidati  e'  formata  secondo
l'ordine  dei  punti della votazione complessiva riportata da ciascun
candidato,  con  l'osservanza,  a  parita' di punti, delle preferenze
previste dall'art. 8.
    Sono  dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessivamente
messi  a  concorso, i candidati utilmente collocati nelle graduatorie
di  merito,  formate  sulla  base del punteggio riportato nelle prove
d'esame.
    La  graduatoria  di merito, unitamente a quella dei vincitori del
concorso,  e' approvata dal direttore amministrativo ed e' pubblicata
all'albo dell'Universita' degli studi dell'Insubria - sede di Varese.
    Di  tale  pubblicazione  e'  data  notizia  mediante avviso nella
Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica. Dalla data di pubblicazione di
detto  avviso  decorre il termine per le eventuali impugnative. Detta
graduatoria rimane efficace per un termine di ventiquattro mesi dalla
data della sopracitata pubblicazione per eventuali coperture di posti
per  i  quali  il  concorso e' stato bandito e che successivamente ed
entro  tale  data  dovessero rendersi disponibili. Non si da' luogo a
dichiarazioni di idoneita' al concorso.