Art. 10.

                            I m p o r t o

    L'importo  lordo  annuo  di  ciascun  assegno  e'  determinato in
L. 25.000.000,    comprensivo   di   tutti   gli   oneri   a   carico
dell'amministrazione.
    L'importo  dell'assegno  viene  erogato  al  beneficiario in rate
mensili  posticipate  e, nel rispetto di quanto previsto dal presente
bando di selezione all'art. 8, per la sua durata.
    Agli  assegni  di  ricerca  si  applicano  in  materia fiscale le
disposizioni  di cui all'art. 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476, e
successive   integrazioni  e  modificazioni  (esenzione  da  prelievo
fiscale)  nonche', in materia previdenziale quelle di cui all'art. 2,
commi  26  e seguenti, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e successive
integrazioni e modificazioni.