Art. 3. Commissioni giudicatrici Le selezioni verranno effettuate da apposite commissioni giudicatrici composte ciascuna dal responsabile della ricerca e da due professori nell'ambito del settore scientifico-disciplinare o area per cui si e' emanata la selezione o di settori affini a ciascun programma/ progetto di ricerca. La commissione giudicatrice di ogni selezione esprimera' un giudizio su ciascun candidato e poi una valutazione comparativa tra gli stessi, procedendo alla formulazione di una graduatoria e designando il vincitore. Della relazione finale, contenente la predeterminazione dei criteri adottati e le valutazioni sui singoli candidati e comparativa tra gli stessi, espressi dalla commissione giudicatrice, verra' data pubblicita' con affissione all'albo ufficiale dell'Universita', sito in piazza Roma, n 22. I suddetti contratti saranno in vigore con decorrenza indicata in ciascuno di essi e per la durata specificata nell'allegato A.