Art. 9.

               Cumulo - Compatibilita' - Interruzioni

    Non  e' ammesso il cumulo di assegni di collaborazione di ricerca
con  borse  di  studio  a  qualsiasi  titolo conferite, tranne quelle
concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con
soggiorni all'estero, l'attivita' di ricerca dei titolari di assegni.
Il  titolare  di  assegno  puo'  frequentare  corsi  di  dottorato di
ricerca.
    Il  titolare  di  assegno  di  ricerca  in servizio c/o pubbliche
amministrazioni deve essere collocato in aspettativa senza assegni.
    E'   consentito  l'esercizio  di  attivita'  compatibili,  previa
autorizzazione del rettore con il preventivo assenso del responsabile
della ricerca. Tali attivita' esterne, occasionali e di breve durata,
non devono in alcun modo porsi in conflitto con l'attivita' svolta in
qualita' di titolare di assegno di ricerca.
    Per  tutta  la  durata dell'assegno e' inibito lo svolgimento, in
modo  continuativo,  di rapporti di lavoro. I titolari di assegno non
possono  assumere  incarichi  di  docenza  universitaria  ufficiale o
integrativa.
    L'attivita'  di  ricerca  e  l'assegno possono essere sospesi per
servizio militare, gravidanza e malattia, fermo restando che l'intera
durata  dell'assegno  non  puo' essere ridotta a causa delle suddette
sospensioni.  Non costituisce sospensione e, conseguentemente, non va
recuperato   un  periodo  complessivo  di  assenza  giustificata  non
superiore a trenta giorni in un anno.
    In  applicazione  a  quanto  previsto dal senato accademico nella
seduta  del  29  febbraio  2000,  i  titolari degli assegni di cui al
presente  bando  di selezione potranno frequentare corsi di dottorato
di  ricerca, anche in deroga al numero determinato, fermo restando il
superamento delle prove di ammissione.