Allegato B TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI PER L'ACCESSO AL PROFILO PROFESSIONALE DI ASSISTENTE AMMINISTRATIVO. A) Titoli di cultura 1) diploma di scuola secondaria di primo grado; oppure qualsiasi diploma di secondo grado che consenta l'iscrizione ad almeno un corso di laurea; oppure diploma di qualifica professionale ad indirizzo specifico (addetto alla segreteria d'azienda; addetto alla contabilita' di azienda); oppure qualsiasi diploma di qualifica commerciale rilasciato da un istituto professionale, compresi quelli non piu' previsti nell'attuale ordinamento scolastico e quelli rilasciati dalle soppresse scuole tecniche a tipo commerciale; oppure diploma di qualifica di addetto alla segreteria ed amministrazione di albergo, rilasciato da istituti alberghieri. Media dei voti rapportata a decimi (ivi compresi i centesimi), escluso il voto di religione, di educazione fisica e di condotta. Ove nel titolo di studio la valutazione sia espressa con una qualifica complessiva si attribuiranno i seguenti valori: sufficiente - 6, buono - 7, distinto - 8, ottimo - 9. Ove siano stati prodotti piu' titoli fra quelli sopraindicati si valuta il piu' favorevole (2) (3); 2) Per i titoli di cui al punto precedente e non valutati ai sensi di tale punto perche' non piu' favorevoli o per i diplomi di qualifica non previsti come titoli di accesso, (si valuta un solo titolo): punti 2; 3) Diploma di laurea (si valuta un solo titolo) (3): punti 2. 4) Attestato di qualifica professionale di cui all'art. 14 della legge n. 845/1978, attinente alla trattazione di testi e/o alla gestione dell'amministrazione mediante strumenti di videoscrittura o informatici (1): punti 1,50. 5) Attestato di addestramento professionale per la dattilografia o attestato di addestramento professionale per i servizi meccanografici rilasciati al termine di corsi professionali istituiti dallo Stato, regioni o altri enti pubblici (si valuta un solo attestato) (1) (7): punti 1; 6) Idoneita' in concorso pubblico per esami o prova pratica per posti di ruolo nelle carriere di concetto ed esecutive, o corrispondenti, bandito dallo Stato o da enti pubblici territoriali. Si valuta una sola idoneita': punti 1. B) Titoli di servizio 7) Servizio di ruolo e non di ruolo prestato in qualita' di responsabile amministrativo o assistente amministrativo nelle scuole o istituti statali, o conformati, di istruzione primaria, secondaria ed artistica, nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero, nei convitti annessi agli istituti tecnici e professionali, nei convitti nazionali o negli educandati femminili dello Stato (4) (5) (6) per ogni mese si servizio o frazione superiore a quindici giorni: punti 0,50; 8) Altro servizio effettivo comunque prestato nelle scuole o istituti di cui al precedente punto 5) ivi compreso il servizio di insegnamento nei corsi C.R.A.C.I.S. (4) (5) (6), per ogni mese o frazione superiore a quindici giorni: punti 0,10; 9) Servizio effettivo non di ruolo prestato alle dirette dipendenze di amministrazioni statali, regionali, provinciali, comunali, e nei patronati scolastici (5) (6), per ogni mese o frazione superiore a quindici giorni, punti 0,05. Note all'allegato B (1) Gli attestati di qualifica, rilasciati ai sensi dell'art. 14 della legge n. 845/1978, devono indicare la durata del corso e devono essere integrati da idonea certificazione comprovante le materie comprese nel piano di studio. (2) Sono, altresi', validi per l'ammissione al concorso i titoli richiesti dall'ordinamento vigente all'epoca dell'inserimento nella graduatoria provinciale per le supplenze corrispondente al profilo cui si concorre nei confronti dei candidati che, all'atto della domanda, sono ancora inseriti nella predetta graduatoria. (3) Sono valutabili anche i titoli equipollenti conseguiti all'estero. Nel caso in cui tali titoli non siano espressi ne' in voti ne' in giudizi si considerano come conseguiti con la sufficienza. (4) Qualora il servizio sia stato prestato in scuole secondarie pareggiate o legalmente riconosciute o in scuole elementari parificate il punteggio e' ridotto alla meta'. (5) Il servizio deve essere documentato da un certificato rilasciato dalle autorita' competenti da cui risultino la qualifica rivestita, la carriera, il profilo di appartenenza e la durata del servizio. I certificati in parola devono specificare se il rapporto di servizio sia o meno cessato e, nel primo caso, se esso abbia dato luogo a trattamento di pensione. Tale ultima circostanza puo' anche essere validamente dichiarata sotto la propria responsabilita' dal candidato il quale, comunque, deve dichiarare se gode o meno di altri trattamenti pensionistici. (6) Il servizio scolastico (lavoro subordinato) prestato alle dirette dipendenze degli enti locali i quali sono tenuti per legge a fornire alle scuole statali personale non docente (amministrativo, tecnico e ausiliario) viene equiparato, ai fini del punteggio, a quello prestato nel corrispondente profilo alle dipendenze delle istituzioni scolastiche e convittuali statali. (7) La valutazione compete anche quando, in luogo di attestati o diplomi specificamente rilasciati per i "servizi meccanografici" siano prodotti diplomi o attestati che, pur essendo rilasciati al termine di un corso di studi comprendente varie discipline, includano una o piu' discipline attinenti ai predetti "servizi meccanografici", sempre che tali corsi non siano quelli al cui termine sia stato rilasciato titolo gia' oggetto di valutazione. AVVERTENZE ALLA TABELLA DI VALUTAZIONE TITOLI A) Nelle scuole ed istituti statali di istruzione primaria, secondaria ed artistica si intendono compresi le scuole materne statali e le scuole ed istituti speciali di Stato. B) Il servizio militare prestato in costanza di rapporto di impiego e' considerato servizio effettivo nella medesima qualifica. Il servizio militare prestato non in costanza di rapporto di impiego e' considerato come servizio prestato alle dirette dipendenze di amministrazioni statali. C) Il servizio prestato nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero e' equiparato, ai fini della valutazione, al corrispondente servizio prestato in Italia. D) Sono valutabili i periodi di servizio maturati entro il termine previsto per la domanda di partecipazione al concorso e i titoli di cultura posseduti alla stessa data, purche' nel medesimo termine ne sia stata prodotta idonea documentazione, salvo espresse disposizioni contrarie. E) Il servizio effettuato nelle qualifiche del personale non docente di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 420/1974 e nei profili professionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 588/1985 e' considerato a tutti gli effetti come servizio prestato nei corrispondenti vigenti profili professionali. F) Ai fini dei punteggi previsti per i titoli di servizio si computano tutti i periodi di effettivo servizio, nonche' i periodi di assenza da considerare, a tutti i fini, come anzianita' di servizio ai sensi delle vigenti disposizioni di legge o del vigente C.C.N.L.