Allegato B

TABELLA   DI   VALUTAZIONE   DEI  TITOLI  PER  L'ACCESSO  AL  PROFILO
             PROFESSIONALE DI ASSISTENTE AMMINISTRATIVO.


                        A) Titoli di cultura

    1) diploma di scuola secondaria di primo grado;
      oppure   qualsiasi   diploma  di  secondo  grado  che  consenta
l'iscrizione ad almeno un corso di laurea;
      oppure   diploma   di   qualifica  professionale  ad  indirizzo
specifico   (addetto   alla   segreteria   d'azienda;   addetto  alla
contabilita' di azienda);
      oppure qualsiasi diploma di qualifica commerciale rilasciato da
un   istituto   professionale,  compresi  quelli  non  piu'  previsti
nell'attuale   ordinamento   scolastico  e  quelli  rilasciati  dalle
soppresse scuole tecniche a tipo commerciale;
      oppure  diploma  di  qualifica  di  addetto  alla segreteria ed
amministrazione di albergo, rilasciato da istituti alberghieri.
    Media  dei  voti  rapportata a decimi (ivi compresi i centesimi),
escluso il voto di religione, di educazione fisica e di condotta. Ove
nel  titolo  di  studio la valutazione sia espressa con una qualifica
complessiva si attribuiranno i seguenti valori:
      sufficiente - 6, buono - 7, distinto - 8, ottimo - 9.
    Ove  siano stati prodotti piu' titoli fra quelli sopraindicati si
valuta il piu' favorevole (2) (3);
    2)  Per  i  titoli  di  cui al punto precedente e non valutati ai
sensi  di  tale  punto perche' non piu' favorevoli o per i diplomi di
qualifica  non  previsti  come  titoli di accesso, (si valuta un solo
titolo): punti 2;
    3) Diploma di laurea (si valuta un solo titolo) (3): punti 2.
    4)  Attestato di qualifica professionale di cui all'art. 14 della
legge  n. 845/1978,  attinente  alla  trattazione  di  testi e/o alla
gestione  dell'amministrazione mediante strumenti di videoscrittura o
informatici (1): punti 1,50.
    5)  Attestato di addestramento professionale per la dattilografia
o   attestato   di   addestramento   professionale   per   i  servizi
meccanografici rilasciati al termine di corsi professionali istituiti
dallo  Stato,  regioni  o  altri  enti  pubblici  (si  valuta un solo
attestato) (1) (7): punti 1;
    6)  Idoneita'  in concorso pubblico per esami o prova pratica per
posti   di   ruolo   nelle  carriere  di  concetto  ed  esecutive,  o
corrispondenti,  bandito dallo Stato o da enti pubblici territoriali.
Si valuta una sola idoneita': punti 1.

                        B) Titoli di servizio

    7)  Servizio  di  ruolo  e  non  di ruolo prestato in qualita' di
responsabile  amministrativo o assistente amministrativo nelle scuole
o  istituti statali, o conformati, di istruzione primaria, secondaria
ed  artistica,  nelle  istituzioni  scolastiche  e culturali italiane
all'estero,   nei   convitti   annessi   agli   istituti   tecnici  e
professionali,  nei  convitti  nazionali o negli educandati femminili
dello  Stato  (4)  (5)  (6)  per  ogni  mese  si  servizio o frazione
superiore a quindici giorni: punti 0,50;
    8)  Altro  servizio  effettivo  comunque  prestato nelle scuole o
istituti  di  cui  al precedente punto 5) ivi compreso il servizio di
insegnamento  nei  corsi  C.R.A.C.I.S.  (4)  (5) (6), per ogni mese o
frazione superiore a quindici giorni: punti 0,10;
    9)   Servizio  effettivo  non  di  ruolo  prestato  alle  dirette
dipendenze   di   amministrazioni  statali,  regionali,  provinciali,
comunali,  e  nei  patronati  scolastici  (5)  (6),  per  ogni mese o
frazione superiore a quindici giorni, punti 0,05.

                         Note all'allegato B

    (1)  Gli attestati di qualifica, rilasciati ai sensi dell'art. 14
della legge n. 845/1978, devono indicare la durata del corso e devono
essere  integrati  da  idonea  certificazione  comprovante le materie
comprese nel piano di studio.
    (2)  Sono, altresi', validi per l'ammissione al concorso i titoli
richiesti  dall'ordinamento  vigente all'epoca dell'inserimento nella
graduatoria  provinciale  per  le supplenze corrispondente al profilo
cui  si  concorre  nei  confronti  dei  candidati che, all'atto della
domanda, sono ancora inseriti nella predetta graduatoria.
    (3)  Sono  valutabili  anche  i  titoli  equipollenti  conseguiti
all'estero.  Nel  caso  in  cui tali titoli non siano espressi ne' in
voti   ne'   in   giudizi  si  considerano  come  conseguiti  con  la
sufficienza.
    (4)  Qualora  il servizio sia stato prestato in scuole secondarie
pareggiate   o   legalmente   riconosciute  o  in  scuole  elementari
parificate il punteggio e' ridotto alla meta'.
    (5)  Il  servizio  deve  essere  documentato  da  un  certificato
rilasciato  dalle  autorita' competenti da cui risultino la qualifica
rivestita,  la  carriera,  il profilo di appartenenza e la durata del
servizio.  I  certificati in parola devono specificare se il rapporto
di  servizio sia o meno cessato e, nel primo caso, se esso abbia dato
luogo  a  trattamento di pensione. Tale ultima circostanza puo' anche
essere  validamente  dichiarata  sotto la propria responsabilita' dal
candidato il quale, comunque, deve dichiarare se gode o meno di altri
trattamenti pensionistici.
    (6)  Il  servizio  scolastico  (lavoro subordinato) prestato alle
dirette  dipendenze degli enti locali i quali sono tenuti per legge a
fornire  alle  scuole  statali personale non docente (amministrativo,
tecnico  e  ausiliario)  viene  equiparato,  ai fini del punteggio, a
quello  prestato  nel  corrispondente  profilo  alle dipendenze delle
istituzioni scolastiche e convittuali statali.
    (7)  La valutazione compete anche quando, in luogo di attestati o
diplomi  specificamente  rilasciati  per  i  "servizi meccanografici"
siano  prodotti  diplomi  o  attestati che, pur essendo rilasciati al
termine di un corso di studi comprendente varie discipline, includano
una o piu' discipline attinenti ai predetti "servizi meccanografici",
sempre  che  tali  corsi  non  siano  quelli al cui termine sia stato
rilasciato titolo gia' oggetto di valutazione.

            AVVERTENZE ALLA TABELLA DI VALUTAZIONE TITOLI

    A)  Nelle  scuole  ed  istituti  statali  di istruzione primaria,
secondaria  ed  artistica  si  intendono  compresi  le scuole materne
statali e le scuole ed istituti speciali di Stato.
    B)  Il  servizio  militare  prestato  in  costanza di rapporto di
impiego  e'  considerato servizio effettivo nella medesima qualifica.
Il  servizio militare prestato non in costanza di rapporto di impiego
e'  considerato  come  servizio  prestato  alle dirette dipendenze di
amministrazioni statali.
    C) Il servizio prestato nelle istituzioni scolastiche e culturali
italiane  all'estero  e'  equiparato,  ai  fini della valutazione, al
corrispondente servizio prestato in Italia.
    D)  Sono  valutabili  i  periodi  di  servizio  maturati entro il
termine  previsto  per  la  domanda di partecipazione al concorso e i
titoli  di  cultura  posseduti alla stessa data, purche' nel medesimo
termine  ne  sia stata prodotta idonea documentazione, salvo espresse
disposizioni contrarie.
    E)  Il  servizio  effettuato  nelle  qualifiche del personale non
docente di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 420/1974
e  nei  profili  professionali di cui al decreto del Presidente della
Repubblica  n.  588/1985  e'  considerato  a  tutti  gli effetti come
servizio prestato nei corrispondenti vigenti profili professionali.
    F)  Ai  fini  dei  punteggi  previsti per i titoli di servizio si
computano tutti i periodi di effettivo servizio, nonche' i periodi di
assenza  da  considerare, a tutti i fini, come anzianita' di servizio
ai sensi delle vigenti disposizioni di legge o del vigente C.C.N.L.