Art. 3.
    In  caso di motivata rinuncia presentata dai componenti elettivi,
di decesso o di indisponibilita' degli stessi per cause sopravvenute,
ovvero  nei  casi  di  cui  alla  vigente normativa in materia, nelle
commissioni  giudicatrici  subentra  il  docente non eletto che abbia
riportato il maggior numero di voti;