Art. 7.
    Le pubblicazioni che non risultino inviate nel termine perentorio
di  cui  sopra,  non  potranno  essere  prese in considerazione dalle
commissioni giudicatrici.
    Il  presente  provvedimento  viene  registrato  ed inserito nella
raccolta dei decreti di questo Ateneo.
      Chieti, 26 luglio 2000
Il rettore: Cuccurullo