Art. 5.
    L'assegno, di cui al presente bando, non puo' essere cumulato con
altre  borse  di  studio a qualsiasi titolo conferite, tranne che con
quelle  concesse  da  istituzioni  nazionali  o  straniere  utili  ad
integrare,  con  soggiorni all'estero, l'attivita' di formazione o di
ricerca degli assegnisti.
    I  dipendenti  pubblici  che  fruiscano  dell'assegno,  di cui al
presente   bando,  possono  essere  collocati  in  aspettativa  senza
assegni.
    L'assegno,   di  cui  al  presente  bando  e'  esenti  da  Irpef,
applicandosi  ad  esso  in  materia  fiscale  le  disposizioni di cui
all'art. 4   della   legge   13 agosto   1984   n. 476  e  successive
modificazioni  ed  integrazioni,  nonche',  in materia previdenziale,
quelle  di  cui  all'art. 2  commi 2 e seguenti, della legge 8 luglio
1995  n. 335  e successive modificazioni ed integrazioni. La somma di
L.  28.000.000  per  il  primo anno e L. 30.000.000 per il secondo si
intende comprensiva di tutti gli oneri a carico dell'amministrazione.