Art. 5. L'assegno, di cui al presente bando, non puo' essere cumulato con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne che con quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attivita' di formazione o di ricerca degli assegnisti. I dipendenti pubblici che fruiscano dell'assegno, di cui al presente bando, possono essere collocati in aspettativa senza assegni. L'assegno, di cui al presente bando e' esenti da Irpef, applicandosi ad esso in materia fiscale le disposizioni di cui all'art. 4 della legge 13 agosto 1984 n. 476 e successive modificazioni ed integrazioni, nonche', in materia previdenziale, quelle di cui all'art. 2 commi 2 e seguenti, della legge 8 luglio 1995 n. 335 e successive modificazioni ed integrazioni. La somma di L. 28.000.000 per il primo anno e L. 30.000.000 per il secondo si intende comprensiva di tutti gli oneri a carico dell'amministrazione.