Art. 5.

                      Commissioni esaminatrici

    Le  commissioni per gli esami di ammissione ai corsi di dottorato
di  ricerca  sono  formate  e  nominate in conformita' alla normativa
vigente.
    In relazione alle qualita' accertate, la commissione esaminatrice
attribuisce  a  ogni candidato fino a 60 punti per ciascuna delle due
prove. In caso di diversa valutazione da parte dei commissari, ognuno
di  essi  attribuisce  al candidato per ciascuna prova fino a 1/n. 60
punti, dove n e' pari al numero dei membri della commissione.
    E'  ammesso  alla  prova  orale il candidato che abbia conseguito
nella prova scritta un punteggio non inferiore a 40/60.
    Il  colloquio si intende superato solo se il candidato ottenga un
punteggio non inferiore a 40/60.
    Alla fine di ogni seduta dedicata alla prova orale la commissione
forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da
ciascuno  riportati  nella  prova  stessa. L'elenco, sottoscritto dal
Presidente  e  dal  segretario  della  commissione,  e'  affisso  nel
medesimo  giorno  nell'albo  della facolta' o del dipartimento presso
cui si e' svolta la prova.
    Al   termine  della  prova  d'esame  la  commissione  compila  la
graduatoria  generale  di merito sulla base dei punteggi ottenuti dai
candidati nelle singole prove.