Art. 6. Ammissione ai corsi I candidati sono ammessi ai corsi secondo l'ordine di graduatoria fino alla concorrenza del numero dei posti messi a concorso per ogni corso di dottorato. I candidati ammessi al corso decadono qualora non esprimano la loro accettazione entro quindici giorni dalla comunicazione dell'esito del concorso. In tal caso subentra altro candidato secondo l'ordine della graduatoria. Lo stesso accade qualora qualcuno degli ammessi rinunci entro tre mesi dall'inizio del corso. Qualora il rinunciatario abbia gia' usufruito di mensilita' di borse di studio, e' tenuto alla loro restituzione. In caso di utile collocamento in piu' graduatorie, il candidato deve esercitare opzione per un solo corso di dottorato. Sono ammessi, senza borsa di studio, al dottorato in soprannumero nel limite della meta' dei posti istituiti con arrotondamento all'unita' per eccesso, fatta eccezione per il dottorato di ricerca in medicina molecolare: a) i titolari di assegni per la collaborazione alla ricerca che risultino idonei nella graduatoria generale di merito; b) i cittadini extracomunitari residenti all'estero che abbiano superato le prove d'esame.