Art. 8.

                           Borse di studio

    Ai    dottorandi    italiani    e   comunitari,   ai   dottorandi
extracomunitari   residenti   in  Italia,  o  titolari  di  carta  di
soggiorno,  ovvero  di  permesso  di  soggiorno  per  uno  dei motivi
indicati  dall'art. 39,  comma  5,  del decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286, con reddito annuo personale complessivo non superiore a
15  milioni  di  lire,  e'  conferita,  ai  sensi  e con le modalita'
stabilite   dalla   normativa   vigente,   secondo   l'ordine   della
graduatoria,  una  borsa  di studio di importo non inferiore a quello
determinato dalle disposizioni di legge.
    Qualora  gli  oneri  per  il  finanziamento delle borse di studio
siano    coperti   mediante   convenzione   con   soggetti   estranei
all'amministrazione  universitaria,  il  programma  di  studio  e  di
ricerca  e'  concordato fra il collegio dei docenti del dottorato e i
predetti soggetti.