Art. 8. Borse di studio Ai dottorandi italiani e comunitari, ai dottorandi extracomunitari residenti in Italia, o titolari di carta di soggiorno, ovvero di permesso di soggiorno per uno dei motivi indicati dall'art. 39, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, con reddito annuo personale complessivo non superiore a 15 milioni di lire, e' conferita, ai sensi e con le modalita' stabilite dalla normativa vigente, secondo l'ordine della graduatoria, una borsa di studio di importo non inferiore a quello determinato dalle disposizioni di legge. Qualora gli oneri per il finanziamento delle borse di studio siano coperti mediante convenzione con soggetti estranei all'amministrazione universitaria, il programma di studio e di ricerca e' concordato fra il collegio dei docenti del dottorato e i predetti soggetti.