Art. 9.

               Contributi per l'accesso e la frequenza

    Tutti  i  dottorandi  sono  tenuti  a  corrispondere il premio di
assicurazione  infortuni, determinato per l'anno accademico 2000/2001
in L. 20.000.
    I  titolari  di  borse  di  studio conferite dall'Universita' e i
titolari di assegni per la collaborazione alla ricerca sono esonerati
dal pagamento del contributo.
    I  dottorandi  non  titolari  di  borse  di studio sono tenuti al
pagamento  del  contributo  per  l'accesso  e  la frequenza ai corsi,
determinato  in  L.  1.200.000  all'anno  e comprensivo del premio di
assicurazione infortuni.
    Il  versamento  della  prima rata, pari a L. 600.000, deve essere
effettuato  all'atto  dell'iscrizione  al corso; quello della seconda
rata entro il 15 maggio 2001.