Art. 9. Contributi per l'accesso e la frequenza Tutti i dottorandi sono tenuti a corrispondere il premio di assicurazione infortuni, determinato per l'anno accademico 2000/2001 in L. 20.000. I titolari di borse di studio conferite dall'Universita' e i titolari di assegni per la collaborazione alla ricerca sono esonerati dal pagamento del contributo. I dottorandi non titolari di borse di studio sono tenuti al pagamento del contributo per l'accesso e la frequenza ai corsi, determinato in L. 1.200.000 all'anno e comprensivo del premio di assicurazione infortuni. Il versamento della prima rata, pari a L. 600.000, deve essere effettuato all'atto dell'iscrizione al corso; quello della seconda rata entro il 15 maggio 2001.