Art. 10. Ai dottorandi italiani e comunitari, ai dottorandi extracomunitari residenti in Italia, o titolari di carta di soggiorno, ovvero di permesso di soggiorno per uno dei motivi indicati dall'art. 39, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, con reddito annuo personale complessivo non superiore a 15 milioni di lire, e' conferita, ai sensi e con le modalita' stabilite dalla normativa vigente, secondo l'ordine della graduatoria, una borsa di studio di importo non inferiore a quello determinato dalle disposizioni di legge.