Art. 6. Graduatoria La graduatoria concorsuale sara' formulata in base al punteggio riportato nella valutazione dei titoli culturali presentati, compresi quelli di preferenza e precedenza previsti dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994. La graduatoria, approvata con deliberazione del direttore generale, sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Dal giorno successivo alla pubblicazione decorre il termine per eventuali impugnative.