Art. 6.

                             Graduatoria

    La  graduatoria  concorsuale sara' formulata in base al punteggio
riportato nella valutazione dei titoli culturali presentati, compresi
quelli  di  preferenza  e precedenza previsti dall'art. 5 del decreto
del Presidente della Repubblica n.  487/1994.
    La   graduatoria,   approvata  con  deliberazione  del  direttore
generale, sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
    Dal  giorno  successivo alla pubblicazione decorre il termine per
eventuali impugnative.