Art. 11.

                           Norme di rinvio

    Per   quanto   non   previsto   dal  presente  bando,  sempreche'
applicabili,  valgono  le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi
contenute  nel  decreto  del  Presidente  della Repubblica 10 gennaio
1957,  n. 3  e  nel  decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio
1957, n. 686 e successive modificazioni ed integrazioni e nel decreto
del  Presidente  della  Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive
modificazioni.
    Il  presente  provvedimento  viene  registrato  ed inserito nella
raccolta dei decreti di questa Universita'.
      Chieti, 7 agosto 2000
Il dirigente amministrativo: Napoleone