Art. 11. Norme di rinvio Per quanto non previsto dal presente bando, sempreche' applicabili, valgono le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e successive modificazioni ed integrazioni e nel decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni. Il presente provvedimento viene registrato ed inserito nella raccolta dei decreti di questa Universita'. Chieti, 7 agosto 2000 Il dirigente amministrativo: Napoleone