Art. 10.


                     Presentazione dei documenti

    Il  vincitore  del concorso, prima di procedere alla stipulazione
del  contratto  individuale di lavoro ai fini dell'assunzione, dovra'
far  pervenire  i  sotto elencati documenti nel termine perentorio di
trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello in cui avra'
ricevuto la relativa comunicazione:
      1) estratto dell'atto di nascita;
      2) certificato di cittadinanza;
      3) certificato di godimento dei diritti politici;
      4) certificato di residenza;
      5) certificato generale del casellario giudiziale;
      6)  certificato  dei  carichi pendenti rilasciato dalla procura
della Repubblica presso il tribunale ordinario;
      7) originale del titolo di studio o certificato sostitutivo;
      8)  documento  comprovante  la  posizione  nei  confronti degli
obblighi militari.
    Entro  il  medesimo  termine  il vincitore e' tenuto a dichiarare
sotto  la  propria  responsabilita'  di  non  avere altri rapporti di
impiego  pubblico  o  privato  e  di  non  trovarsi  in nessuna delle
situazioni  di  incompatibilita'  richiamate dall'art. 58 del decreto
legislativo  29/1993  e  successive  modificazioni  ed  integrazioni,
ovvero  a  presentare  la  dichiarazione  di opzione per il posto del
presente concorso.
    Scaduto  inutilmente  il  termine  di cui al primo comma, e fatta
salva la possibilita' di una sua proroga a richiesta dell'interessato
nel caso di comprovato impedimento, l'Istituto nazionale per studi ed
esperienze  di  architettura navale non dara' luogo alla stipulazione
del contratto.
    Tutti  i  documenti devono essere in bollo; inoltre quelli di cui
ai  numeri  da 2) a 6) devono essere in data non anteriore a sei mesi
da  quella  della  lettera di invito a presentare i documenti stessi,
ovvero  in  data anteriore ai sei mesi purche' il vincitore dichiari,
in  calce al documento, che le informazioni contenute nel certificato
stesso non hanno subito variazioni dalla data di rilascio.
    In  caso  di  falsa dichiarazione si applicano le disposizioni di
cui  all'art. 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Tutti i documenti
possono  essere sostituiti da una autocertificazione dell'interessato
su  appositi  moduli predisposti dall'Istituto nazionale per studi ed
esperienze  di  architettura  navale;  in  questo caso resta salva la
possibilita'  per  l'Istituto  di procedere ad idonei controlli sulla
veridicita' delle dichiarazioni sostitutive.