Art. 12.


Costituzione  del  rapporto  di  lavoro  Applicazione  del  contratto
                   collettivo nazionale di lavoro

    Il   candidato   dichiarato   vincitore   del   concorso   dovra'
sottoscrivere   il   contratto   individuale   di   lavoro   a  tempo
indeterminato  di  cui  all'art. 3  del C.C.N.L. delle Istituzioni ed
enti  di  ricerca e sperimentazione per l'rea della Dirigenza e delle
relative   tipologie   professionali,   pubbblicato   nella  Gazzetta
Ufficiale  -  serie  generale  -  n. 129  del 5 giugno 1998, entro il
termine perentorio che verra' comunicato dall'Amministrazione.
    La  conferma  in servizio e' subordinata al compimento, con esito
positivo, del periodo di prova previsto dal C.C.N.L.
    Il  rapporto  di  lavoro e' disciplinato dai contratti collettivi
nazionali  del  personale degli Enti di ricerca e sperimentazione nel
tempo  vigenti  anche  per le cause di risoluzione e per i termini di
preavviso. E' in ogni modo condizione risolutiva del contratto, senza
obbligo  di preavviso, l'annullamento della procedura di reclutamento
che ne costituisce il presupposto.
    Le  prestazioni  di  servizio  rese  fino  alla  risoluzione  del
contratto devono essere comunque compensate.
Il presidente: Grazioli