Art. 12. Costituzione del rapporto di lavoro Applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro Il candidato dichiarato vincitore del concorso dovra' sottoscrivere il contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato di cui all'art. 3 del C.C.N.L. delle Istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione per l'rea della Dirigenza e delle relative tipologie professionali, pubbblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 129 del 5 giugno 1998, entro il termine perentorio che verra' comunicato dall'Amministrazione. La conferma in servizio e' subordinata al compimento, con esito positivo, del periodo di prova previsto dal C.C.N.L. Il rapporto di lavoro e' disciplinato dai contratti collettivi nazionali del personale degli Enti di ricerca e sperimentazione nel tempo vigenti anche per le cause di risoluzione e per i termini di preavviso. E' in ogni modo condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l'annullamento della procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto. Le prestazioni di servizio rese fino alla risoluzione del contratto devono essere comunque compensate. Il presidente: Grazioli