Art. 6.

     Formazione, approvazione e pubblicazione della graduatoria

    Espletate  le  prove  del  concorso,  la  commissione  formula la
graduatoria  di  merito  secondo l'ordine decrescente della votazione
complessiva  conseguita da ciascun candidato e risultante dalla somma
della  media  dei  voti  conseguiti  nelle  prove  scritte e dal voto
riportato nel colloquio.
    I candidati che abbiano superato le prove d'esame e che intendano
far  valere  i titoli di preferenza previsti dalla normativa vigente,
gia' indicati in domanda, dovranno presentare o far pervenire a mezzo
raccomandata  con  avviso  di  ricevimento  al  Ministero  dei lavori
pubblici - Direzione generale degli affari generali e del personale -
Divisione  II  -  Ufficio concorsi - via Nomentana n. 2 - 00161 Roma,
entro  il  termine  perentorio  di quindici giorni, che decorre dalla
data   di   effettuazione   del   colloquio,   i   documenti,  ovvero
dichiarazione   sostitutiva   ai   sensi   della  normativa  vigente,
attestanti   il   possesso  di  detti  titoli,  redatti  nelle  forme
prescritte  dai  quali  dovra' risultare il possesso dei titoli anche
alla  data  di  scadenza del termine utile per la presentazione della
domanda di partecipazione al concorso.
    La graduatoria generale di merito sara' formata con l'osservanza,
a  parita'  di  punti  delle  disposizioni  previste  dalla normativa
vigente.
    Sara' dichiarato vincitore il candidato utilmente collocato nella
graduatoria generale di merito.
    La  graduatoria  generale  di  merito  sara' approvata secondo le
disposizioni vigenti.
    Tale  graduatoria  sara'  pubblicata nel Bollettino ufficiale del
Ministero  dei  lavori  pubblici  e  di tale pubblicazione sara' data
notizia  mediante  avviso  inserito  nella  Gazzetta  Ufficiale della
Repubblica italiana - 4a serie speciale "Concorsi ed esami".
    Dalla  data di pubblicazione dell'avviso nella Gazzetta Ufficiale
decorre il termine per le eventuali impugnative.