Art. 4.

   Termine per il possesso dei requisiti - Esclusione dal concorso

    I  requisiti  devono  essere  posseduti alla data di scadenza del
termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al
concorso di cui al precedente art. 3.
    Resta  ferma  la  facolta'  dell'amministrazione  di  disporre in
qualsiasi   momento,  anche  successivamente  all'espletamento  delle
operazioni del concorso, cui pertanto i candidati vengono ammessi con
ampia  riserva,  l'esclusione  dal concorso stesso, con provvedimento
motivato,  per  difetto dei prescritti requisiti e/o per inosservanza
delle  disposizioni relative all'esatta compilazione della domanda di
ammissione e/o per l'inoltro della stessa domanda oltre il termine di
cui al primo comma del precedente art. 3.