Art. 6.

     Formazione, approvazione e pubblicazione della graduatoria

    Espletate  le  prove  del  concorso,  la  commissione  formula la
graduatoria  di  merito  secondo l'ordine decrescente della votazione
complessiva  conseguita da ciascun candidato e risultante dalla somma
della  media  dei  voti  conseguiti  nelle  prove  scritte e dal voto
riportato nel colloquio.
    I candidati che abbiano superato le prove d'esame e che intendano
far  valere  i  titoli  di  riserva  e/o  preferenza  previsti  dalla
normativa  vigente,  gia'  indicati in domanda, dovranno presentare o
far  pervenire  a  mezzo  raccomandata  con  avviso di ricevimento al
Ministero  dei  lavori  pubblici  -  Direzione  generale degli affari
generali  e  del  personale  -  Divisione II - Ufficio concorsi - via
Nomentana  n. 2 - 00161 Roma, entro il termine perentorio di quindici
giorni,  che  decorre  dalla  data  di effettuazione del colloquio, i
documenti,  ovvero dichiarazione sostitutiva ai sensi della normativa
vigente,  attestanti il possesso di detti titoli, redatti nelle forme
prescritte  dai  quali  dovra' risultare il possesso dei titoli anche
alla  data  di  scadenza del termine utile per la presentazione della
domanda di partecipazione al concorso.
    La graduatoria generale di merito sara' formata con l'osservanza,
a  parita'  di  punti  delle  disposizioni  previste  dalla normativa
vigente.
    Saranno  dichiarati  vincitori,  nei  limiti  dei  posti  messi a
concorso,  i candidati utilmente collocati nella graduatoria generale
di merito.
    La  graduatoria  generale  di  merito  sara' approvata secondo le
disposizioni vigenti.
    Tale  graduatoria  sara'  pubblicata nel Bollettino ufficiale del
Ministero  dei  lavori  pubblici  e  di tale pubblicazione sara' data
notizia  mediante  avviso  inserito  nella  Gazzetta  Ufficiale della
Repubblica italiana - 4a serie speciale "Concorsi ed esami".
    Dalla  data di pubblicazione dell'avviso nella Gazzetta Ufficiale
decorre il termine per le eventuali impugnative.