Art. 6. Formazione, approvazione e pubblicazione della graduatoria Espletate le prove del concorso, la commissione formula la graduatoria di merito secondo l'ordine decrescente della votazione complessiva conseguita da ciascun candidato e risultante dalla somma della media dei voti conseguiti nelle prove scritte e dal voto riportato nel colloquio. I candidati che abbiano superato le prove d'esame e che intendano far valere i titoli di riserva e/o preferenza previsti dalla normativa vigente, gia' indicati in domanda, dovranno presentare o far pervenire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione II - Ufficio concorsi - via Nomentana n. 2 - 00161 Roma, entro il termine perentorio di quindici giorni, che decorre dalla data di effettuazione del colloquio, i documenti, ovvero dichiarazione sostitutiva ai sensi della normativa vigente, attestanti il possesso di detti titoli, redatti nelle forme prescritte dai quali dovra' risultare il possesso dei titoli anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso. La graduatoria generale di merito sara' formata con l'osservanza, a parita' di punti delle disposizioni previste dalla normativa vigente. Saranno dichiarati vincitori, nei limiti dei posti messi a concorso, i candidati utilmente collocati nella graduatoria generale di merito. La graduatoria generale di merito sara' approvata secondo le disposizioni vigenti. Tale graduatoria sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero dei lavori pubblici e di tale pubblicazione sara' data notizia mediante avviso inserito nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a serie speciale "Concorsi ed esami". Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella Gazzetta Ufficiale decorre il termine per le eventuali impugnative.