Art. 3. Modalita' di selezione La selezione e' effettuata attraverso valutazione dei titoli degli aspiranti e da un successivo colloquio. Gli aspiranti sono ammessi al colloquio sulla base della valutazione dei titoli scientifico-professionali posseduti. Sono esclusi dal colloquio i candidati i cui titoli siano giudicati insufficienti dalla commissione selezionatrice; l'esclusione e' comunicata agli interessati solo a domanda. Oltre alle pubblicazioni, sono titoli valutabili il dottorato di ricerca, i diplomi di specializzazione e gli attestati di frequenza di corsi di perfezionamento post-lauream, conseguiti sia in Italia che all'estero, lo svolgimento di documentata attivita' di ricerca presso soggetti pubblici e privati con contratti, borse di studio o incarichi sia in Italia che all'estero. Il colloquio mira ad accertare l'idoneita' del candidato allo svolgimento dell'attivita' di ricerca cui l'assegno si riferisce.