Art. 10. Modalita' di controllo e valutazione dell'attivita' svolta dai titolari di assegno Fermo restando quanto stabilito dal secondo comma del presente articolo, il titolare dell'assegno e' tenuto a dare conto della propria attivita' di ricerca tutte le volte che gli venga richiesto dal tutor. A tal fine puo' essere richiesta al titolare dell'assegno la compilazione di un diario-registro in cui annotare periodicamente lo stato di attuazione del programma prefissato. Il titolare dell'assegno e' tenuto a presentare alla facolta' interessata, al termine del primo anno di durata dell'assegno, una relazione scritta sull'attivita' di ricerca svolta. Nella relazione il titolare deve rendere conto del metodo di ricerca applicato e dei risultati, anche parziali, conseguiti. La relazione, corredata del giudizio del tutor sulla congruita' dei metodi di ricerca applicati e sulla validita' dei risultati conseguiti, e' portata all'esame del consiglio della facolta'. Nel caso di valutazione negativa, il consiglio di facolta', sentito il titolare dell'assegno, puo' proporre la revoca dell'assegno. La risoluzione del contratto e' deliberata dal consiglio di facolta'. Al termine del secondo e ultimo anno di durata dell'assegno, la relazione di cui ai precedenti commi dovra' rendere conto in modo puntuale ed esauriente del raggiungimento dei risultati prefissati nel programma di ricerca, anche al fine dell'eventuale rinnovo dell'assegno. Resta salva la risoluzione di diritto del contratto nei casi di gravi e documentate inadempienze del titolare dell'assegno segnalate dal tutor o dal consiglio di facolta'. Resta altresi' impregiudicata ogni azione legale della LUMSA a tutela dei propri interessi e del proprio patrimonio.