Art. 10.

Modalita'  di  controllo  e  valutazione  dell'attivita'  svolta  dai
                         titolari di assegno

    Fermo  restando  quanto  stabilito dal secondo comma del presente
articolo,  il  titolare  dell'assegno  e'  tenuto  a dare conto della
propria  attivita'  di ricerca tutte le volte che gli venga richiesto
dal  tutor. A tal fine puo' essere richiesta al titolare dell'assegno
la  compilazione di un diario-registro in cui annotare periodicamente
lo stato di attuazione del programma prefissato.
    Il  titolare  dell'assegno  e'  tenuto a presentare alla facolta'
interessata,  al  termine  del primo anno di durata dell'assegno, una
relazione  scritta  sull'attivita' di ricerca svolta. Nella relazione
il  titolare deve rendere conto del metodo di ricerca applicato e dei
risultati, anche parziali, conseguiti.
    La  relazione,  corredata del giudizio del tutor sulla congruita'
dei  metodi  di  ricerca  applicati  e  sulla validita' dei risultati
conseguiti, e' portata all'esame del consiglio della facolta'.
    Nel  caso  di  valutazione  negativa,  il  consiglio di facolta',
sentito   il   titolare   dell'assegno,   puo'   proporre  la  revoca
dell'assegno.   La   risoluzione  del  contratto  e'  deliberata  dal
consiglio di facolta'.
    Al  termine  del  secondo  e  ultimo anno di durata dell'assegno,
la relazione  di cui ai precedenti commi dovra' rendere conto in modo
puntuale  ed  esauriente  del raggiungimento dei risultati prefissati
nel programma  di  ricerca,  anche  al  fine  dell'eventuale  rinnovo
dell'assegno.
    Resta  salva  la risoluzione di diritto del contratto nei casi di
gravi  e documentate inadempienze del titolare dell'assegno segnalate
dal  tutor o dal consiglio di facolta'. Resta altresi' impregiudicata
ogni  azione  legale  della LUMSA a tutela dei propri interessi e del
proprio patrimonio.