Art. 11. Trattamento fiscale, previdenziale e assicurativo Agli assegni si applicano, in materia fiscale, le disposizioni di cui all'art. 4 della legge n. 476/1984, e successive modificazioni ed integrazioni, nonche' in materia previdenziale, quelle di cui all'art. 2, commi 26 e seguenti della legge n. 335/1995, e successive modificazioni ed integrazioni. L'universita' provvede a favore dei titolari di assegno alla copertura assicurativa per infortuni e per responsabilita' civile verso terzi nell'espletamento dell'attivita' di ricerca.