Art. 11.

          Trattamento fiscale, previdenziale e assicurativo

    Agli assegni si applicano, in materia fiscale, le disposizioni di
cui all'art. 4 della legge n. 476/1984, e successive modificazioni ed
integrazioni,   nonche'  in  materia  previdenziale,  quelle  di  cui
all'art. 2, commi 26 e seguenti della legge n. 335/1995, e successive
modificazioni ed integrazioni.
    L'universita'  provvede  a  favore  dei  titolari di assegno alla
copertura  assicurativa  per  infortuni  e per responsabilita' civile
verso terzi nell'espletamento dell'attivita' di ricerca.