Art. 3.

                       Modalita' di selezione

    La  selezione  e'  effettuata  attraverso  valutazione dei titoli
degli aspiranti e da un successivo colloquio.
    Gli   aspiranti  sono  ammessi  al  colloquio  sulla  base  della
valutazione dei titoli scientifico-professionali posseduti.
    Sono  esclusi  dal  colloquio  i  candidati  i  cui  titoli siano
giudicati    insufficienti    dalla    commissione    selezionatrice;
l'esclusione e' comunicata agli interessati solo a domanda.
    Oltre  alle pubblicazioni, sono titoli valutabili il dottorato di
ricerca,  i  diplomi di specializzazione e gli attestati di frequenza
di  corsi  di  perfezionamento post-lauream, conseguiti sia in Italia
che  all'estero,  lo  svolgimento di documentata attivita' di ricerca
presso  soggetti  pubblici e privati con contratti, borse di studio o
incarichi sia in Italia che all'estero.
    Il  colloquio  mira  ad  accertare l'idoneita' del candidato allo
svolgimento dell'attivita' di ricerca cui l'assegno si riferisce.