Art. 7.

              Pubblicita' della procedura di selezione

    E'  assicurata  la  pubblicita'  dei  risultati  della  selezione
mediante  affissione  di  apposito avviso nei locali e negli appositi
spazi  della  facolta'  interessata,  con  l'indicazione dei punteggi
assegnati ai titoli e al colloquio e della graduatoria finale.
    E'  comunque  garantito  l'accesso  agli  atti della selezione al
sensi della legge n. 241/1990.