Art. 8.

                Conferimento dell'assegno - Contratto

    La  LUMSA  stipula  con  il  candidato, risultato vincitore della
selezione,  apposito contratto con il quale sono regolati i termini e
le  modalita'  di  svolgimento  dell'attivita' di collaborazione e di
erogazione  dell'assegno.  L'importo dell'assegno puo' essere erogato
anche in rate fisse trimestrali.
    Ai  fini  della determinazione dell'inizio e termine del rapporto
di collaborazione, si ha riguardo alla data di stipula del contratto.
    L'attivita'  del titolare dell'assegno e' svolta in condizioni di
autonomia  e  senza orario di lavoro preordinato, nei soli limiti del
programma  di  ricerca  e  delle indicazioni fornite dal responsabile
della  ricerca  stessa,  al  quale spettano le funzioni di tutor. Nel
caso  di  assenza o impedimento di quest'ultimo, le funzioni di tutor
sono svolte da altro docente, appositamente indicato dal consiglio di
facolta', su indicazione del tutor titolare.
    Al   titolare  dell'assegno  saranno  forniti  dalla  facolta'  i
supporti  necessari alla realizzazione del programma di ricerca. Sono
inoltre  garantiti  l'accesso  ai  locali,  alle  attrezzature  e  la
fruizione dei servizi tecnico-amministrativi.
    L'attivita'  del  titolare  dell'assegno  non prefigura in nessun
caso  un'attivita'  di lavoro dipendente e non da' luogo a diritti in
ordine all'accesso ai ruoli della LUMSA.