Art. 9.

  Incompatibilita' - Divieto di cumulo - Sospensione dell'attivita'

    I titolari di assegno non possono essere titolari di contratto di
insegnamento  nella  LUMSA,  pur  potendo  far  parte, in qualita' di
cultori della materia, di commissioni di esame di profitto.
    Non  e'  consentito  il cumulo dell'assegno con borse di studio a
qualsiasi  titolo  conferite,  tranne quelle conferite da istituzioni
nazionali  o  straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero,
l'attivita' di ricerca del titolare dell'assegno.
    Il  titolare  dell'assegno,  in  servizio  presso amministrazioni
pubbliche,  puo' essere collocato in aspettativa non retribuita. Sono
fatte  salve le disposizioni di legge che regolano il conferimento di
incarichi retribuiti a dipendenti pubblici in regime di tempo pieno.
    L'attivita'  di  ricerca  e  l'assegno possono essere sospesi per
servizio militare, gravidanza e grave infermita' per un massimo di un
anno,  fermo restando che l'intera durata dell'assegno non e' ridotta
a  causa  di  tali  motivi  di sospensione. Non costituisce motivo di
sospensione,   e  conseguentemente  non  va  recuperato,  un  periodo
complessivo  di  assenza giustificata inferiore a trenta giorni in un
anno.
    Il  titolare  di  assegno  puo' frequentare corsi di dottorato di
ricerca  anche  in  soprannumero, fermo restando il superamento delle
prove di ammissione.