Art. 4. Titoli I soli candidati che si avvalgono della riserva di cui all'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica n. 567/1987, devono allegare alla domanda i titoli, anche in fotocopia, che intendono presentare per la valutazione, nonche' un elenco degli stessi. Sono valutabili i titoli di studio rispettivamente previsti per l'accesso ai singoli profili professionali dal decreto del Ministro della pubblica istruzione 20 maggio 1983, come modificato dal decreto ministeriale 27 luglio 1988, n. 534, nonche' le anzianita' di servizio prestate presso le Universita' e le pubbliche amministrazioni, gli incarichi svolti nell'ambito di detti rapporti, le pubblicazioni scientifiche, gli attestati di qualificazione rilasciati a seguito di frequenza a corsi di formazione professionale organizzati dalle pubbliche amministrazioni. Ai suddetti titoli sara' attribuito un punteggio complessivo non superiore a un terzo del totale del punteggio, cosi' come specificato nella tabella allegata al presente bando (allegato n. 3). I criteri di valutazione dei titoli saranno determinati dalla commissione giudicatrice. I titoli dei quali il candidato richiede la valutazione debbono essere prodotti entro il termine di scadenza stabilito per la presentazione delle domande. E', tuttavia, in facolta' dell'interessato allegare alla domanda, in luogo dei sopra elencati titoli una autocertificazione ai sensi dell'art. 2 della legge n. 15/1968 e dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 403/1998, di cui viene riportato uno schema esemplificativo in calce all'allegato n. 1 del presente bando. E' altresi' facolta' del candidato presentare una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' (ai sensi dell'art. 4 della legge n. 15/1968 e dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403) di cui viene riportato uno schema esemplificativo in calce all'allegato n. 1 del presente bando; detta dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' dovra' essere corredata della fotocopia dei titoli che si producono per la valutazione. Con riferimento alle pubblicazioni, che si ritengono utili al fine della presente procedura selettiva, il candidato dovra' altresi' allegare apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' in cui se ne attesti la conformita' all'originale (ai sensi dell'art. 2, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403). Ai titoli redatti in lingua straniera deve essere allegata una traduzione in lingua italiana che deve essere certificata conforme al testo straniero dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare ovvero da un traduttore ufficiale. Il risultato della valutazione dei titoli, che e' effettuata dopo le prove scritte e prima della correzione dei relativi elaborati, sara' reso noto agli interessati mediante comunicazione scritta a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o telegramma prima dell'effettuazione della prova orale.