Art. 4.

                               Titoli

    I   soli   candidati  che  si  avvalgono  della  riserva  di  cui
all'art. 33  del decreto del Presidente della Repubblica n. 567/1987,
devono  allegare  alla  domanda  i  titoli,  anche  in fotocopia, che
intendono  presentare  per  la  valutazione,  nonche' un elenco degli
stessi.
    Sono  valutabili  i titoli di studio rispettivamente previsti per
l'accesso  ai  singoli profili professionali dal decreto del Ministro
della pubblica istruzione 20 maggio 1983, come modificato dal decreto
ministeriale   27 luglio  1988,  n. 534,  nonche'  le  anzianita'  di
servizio    prestate   presso   le   Universita'   e   le   pubbliche
amministrazioni,  gli incarichi svolti nell'ambito di detti rapporti,
le   pubblicazioni  scientifiche,  gli  attestati  di  qualificazione
rilasciati a seguito di frequenza a corsi di formazione professionale
organizzati dalle pubbliche amministrazioni.
    Ai  suddetti titoli sara' attribuito un punteggio complessivo non
superiore a un terzo del totale del punteggio, cosi' come specificato
nella tabella allegata al presente bando (allegato n. 3).
    I  criteri  di  valutazione  dei titoli saranno determinati dalla
commissione giudicatrice.
    I  titoli  dei quali il candidato richiede la valutazione debbono
essere  prodotti  entro  il  termine  di  scadenza  stabilito  per la
presentazione delle domande.
    E', tuttavia, in facolta' dell'interessato allegare alla domanda,
in  luogo  dei  sopra elencati titoli una autocertificazione ai sensi
dell'art. 2  della  legge  n. 15/1968  e  dell'art. 1 del decreto del
Presidente  della  Repubblica n. 403/1998, di cui viene riportato uno
schema esemplificativo in calce all'allegato n. 1 del presente bando.
    E'  altresi'  facolta' del candidato presentare una dichiarazione
sostitutiva dell'atto di notorieta' (ai sensi dell'art. 4 della legge
n. 15/1968  e dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica
20 ottobre   1998,   n. 403)   di  cui  viene  riportato  uno  schema
esemplificativo  in calce all'allegato n. 1 del presente bando; detta
dichiarazione  sostitutiva  dell'atto  di  notorieta'  dovra'  essere
corredata  della  fotocopia  dei  titoli  che  si  producono  per  la
valutazione.
    Con  riferimento  alle  pubblicazioni,  che si ritengono utili al
fine della presente procedura selettiva, il candidato dovra' altresi'
allegare  apposita  dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta'
in   cui  se  ne  attesti  la  conformita'  all'originale  (ai  sensi
dell'art. 2,  comma  2  del  decreto  del Presidente della Repubblica
20 ottobre 1998, n. 403).
    Ai  titoli  redatti  in lingua straniera deve essere allegata una
traduzione in lingua italiana che deve essere certificata conforme al
testo   straniero   dalla  competente  rappresentanza  diplomatica  o
consolare ovvero da un traduttore ufficiale.
    Il risultato della valutazione dei titoli, che e' effettuata dopo
le  prove  scritte  e  prima della correzione dei relativi elaborati,
sara'  reso  noto  agli  interessati mediante comunicazione scritta a
mezzo  raccomandata  con  avviso  di  ricevimento  o telegramma prima
dell'effettuazione della prova orale.