Art. 11. I dottorandi hanno l'obbligo di frequentare i corsi di dottorato e di compiere continuativamente attivita' di studio e di ricerca nell'ambito delle strutture destinate a tal fine, secondo le modalita' che saranno fissate dal collegio dei docenti. I dottorandi in servizio presso pubbliche amministrazioni possono essere iscritti a condizione che siano collocati in aspettativa senza assegni, per il periodo della durata del corso. E' consentito l'esercizio di attivita' compatibili, previa autorizzazione del Collegio dei docenti. Tali attivita' esterne, occasionali e di breve durata, non devono in alcun modo porsi in conflitto con l'attivita' svolta dal dottorando. Per tutta la durata del corso ai borsisti e' vietato lo svolgimento di prestazioni di lavoro a tempo indeterminato. Eventuali differimenti della data di inizio o interruzioni verranno consentiti ai dottorandi che dimostrino di dover soddisfare gli obblighi militari o che si trovino nelle condizioni previste dalla legge 30 dicembre 1971, n. 1204, oppure che si trovino nella condizione di malattia grave o prolungata. Nel caso di assenza ingiustificata o di inadempimento degli obblighi, il Collegio dei docenti proporra' con propria delibera l'esclusione del dottorando dal corso e l'interruzione della borsa, se fruita.