Art. 11.
    I  dottorandi hanno l'obbligo di frequentare i corsi di dottorato
e  di  compiere  continuativamente  attivita'  di studio e di ricerca
nell'ambito   delle  strutture  destinate  a  tal  fine,  secondo  le
modalita' che saranno fissate dal collegio dei docenti.
    I dottorandi in servizio presso pubbliche amministrazioni possono
essere iscritti a condizione che siano collocati in aspettativa senza
assegni, per il periodo della durata del corso.
    E'   consentito  l'esercizio  di  attivita'  compatibili,  previa
autorizzazione  del  Collegio  dei  docenti.  Tali attivita' esterne,
occasionali  e  di  breve  durata,  non devono in alcun modo porsi in
conflitto con l'attivita' svolta dal dottorando.
    Per  tutta  la  durata  del  corso  ai  borsisti  e'  vietato  lo
svolgimento di prestazioni di lavoro a tempo indeterminato.
    Eventuali  differimenti  della  data  di  inizio  o  interruzioni
verranno  consentiti ai dottorandi che dimostrino di dover soddisfare
gli  obblighi  militari  o  che  si trovino nelle condizioni previste
dalla  legge  30 dicembre  1971, n. 1204, oppure che si trovino nella
condizione di malattia grave o prolungata.
    Nel  caso  di  assenza  ingiustificata  o  di inadempimento degli
obblighi,  il  Collegio  dei  docenti  proporra' con propria delibera
l'esclusione  del  dottorando dal corso e l'interruzione della borsa,
se fruita.