Art. 5.
    Le   commissione   giudicatrici   dei  concorsi  per  l'esame  di
ammissione  ai  corsi  di  dottorato  sono  nominate  dal  rettore su
proposta del collegio dei docenti.
    Esse   sono   composte  da  tre  docenti  di  ruolo  dei  settori
scientifico-disciplinari  cui  si  riferisce  il corso, a cui possono
essere  aggiunti  non  piu'  di  due esperti, anche stranieri, scelti
nell'ambito  degli  enti  e  delle  strutture  pubbliche o private di
ricerca.
    Le  commissioni  devono  concludere i lavori entro novanta giorni
dalla nomina.