Art. 5. Le commissione giudicatrici dei concorsi per l'esame di ammissione ai corsi di dottorato sono nominate dal rettore su proposta del collegio dei docenti. Esse sono composte da tre docenti di ruolo dei settori scientifico-disciplinari cui si riferisce il corso, a cui possono essere aggiunti non piu' di due esperti, anche stranieri, scelti nell'ambito degli enti e delle strutture pubbliche o private di ricerca. Le commissioni devono concludere i lavori entro novanta giorni dalla nomina.