Art. 8. Norme di salvaguardia Per quanto non previsto dal presente bando valgono in quanto applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nel testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e successive norme di integrazione e modificazione nonche' al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1996, n. 693, nel contratto nazionale di lavoro vigente al momento dell'immissione in servizio. Il presente decreto sara' trasmesso all'ufficio centrale del bilancio del dipartimento ragioneria generale dello Stato presso il Ministero dei lavori pubblici e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a serie speciale "Concorsi ed esami". Roma, 3 agosto 2000 Il direttore generale: Pera