Art. 8.

                        Norme di salvaguardia

    Per  quanto  non  previsto  dal  presente bando valgono in quanto
applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute
nel   testo   unico,  approvato  con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  10 gennaio 1957, n. 3, e nel decreto del Presidente della
Repubblica  3 maggio 1957, n. 686, e successive norme di integrazione
e  modificazione  nonche'  al decreto del Presidente della Repubblica
9 maggio  1994,  n. 487,  come  modificato dal decreto del Presidente
della  Repubblica 30 ottobre 1996, n. 693, nel contratto nazionale di
lavoro vigente al momento dell'immissione in servizio.
    Il  presente  decreto  sara'  trasmesso  all'ufficio centrale del
bilancio  del  dipartimento ragioneria generale dello Stato presso il
Ministero  dei  lavori pubblici e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4a serie speciale "Concorsi ed esami".
      Roma, 3 agosto 2000
Il direttore generale: Pera