Art. 7.

              Diario e svolgimento delle prove di esame

    Nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica - 4a serie speciale
"Concorsi  ed  esami"  -  del  primo  martedi'  o  del primo venerdi'
successivo al sessantesimo giorno di pubblicazione del presente bando
verra'  data  comunicazione  della sede, del giorno e dell'ora in cui
avranno luogo le prime due prove. La pubblicazione di tali date avra'
valore  di notifica a tutti gli effetti per cui i candidati, ai quali
non  sia  stata  comunicata  l'esclusione dal concorso, sono tenuti a
presentarsi,  senza alcun preavviso, presso la sede di esame indicata
nella predetta Gazzetta Ufficiale.
    Qualora   impedimenti  di  qualsiasi  natura  non  ne  rendessero
possibile  la  pubblicazione,  il  diario  delle  prove scritte sara'
notificato  personalmente  agli interessati tramite raccomandata a.r.
non  meno  di  quindici  giorni  prima  dello svolgimento delle prove
stesse.
    Per  essere  ammessi a sostenere le prove di esame, i concorrenti
dovranno   essere   muniti   di   uno   dei   seguenti  documenti  di
riconoscimento:  carta  di  identita',  tessera  ferroviaria, tessera
postale, porto d'armi, patente automobilistica, passaporto.
    Durante le prove scritte i concorrenti potranno portare con se' e
consultare  soltanto  i  testi di legge non commentati ed autorizzati
dalla commissione.
    La  mancata  presentazione  alle  prove  sara'  considerata  come
rinuncia al concorso.
    Saranno  ammessi  alla  prova  pratica  i  candidati  che avranno
riportato nella prova scritta una votazione minima di 21/30. Saranno,
infine,  ammessi  a  sostenere la prova orale i candidati che avranno
riportato nella prova pratica una votazione minima di 21/30.
    La  convocazione  alla  prova orale, contenente l'indicazione dei
voti  riportati  nelle  prove  scritte,  sara'  comunicata ai singoli
candidati  ammessi  almeno venti giorni prima dello svolgimento della
prova stessa.
    Al   termine  di  ogni  seduta  dedicata  alla  prova  orale,  la
commissione  giudicatrice  formera'  l'elenco dei candidati esaminati
con  l'indicazione  del voto da ciascuno riportato. L'elenco, firmato
dal  presidente e dal segretario della commissione, sara' affisso nel
medesimo giorno all'albo della sede di esame.
    La  prova  orale  si  intendera'  superata se i candidati avranno
riportato  una votazione minima di 21/30. La votazione complessiva e'
determinata dalla somma dei voti riportati nelle tre prove.