Art. 9.

    Approvazione della graduatoria e dichiarazione del vincitore

    La  graduatoria  di  merito  dei  candidati sara' formata secondo
l'ordine  dei  punti della votazione complessiva riportata da ciascun
candidato,  con  l'osservanza,  a  parita' di punti, delle preferenze
previste dall'art. 8.
    La  votazione  complessiva  e'  data dalla somma tra la media dei
voti  conseguiti nelle prime due prove e la votazione riportata nella
prova orale.
    Saranno  dichiarati  vincitori,  nei  limiti  dei  posti  messi a
concorso,  i  candidati  utilmente  collocati  nella  graduatoria  di
merito,  formata  sulla  base  del  punteggio  riportato  nelle prove
d'esame,   tenuto,   altresi',   conto  delle  riserve  precedenze  e
preferenze a parita' di merito.
    La graduatoria di merito, unitamente a quella del vincitore sara'
approvata  con  decreto  del  rettore  e  pubblicata  sul  Bollettino
ufficiale   dell'Universita'   degli   studi   di   Foggia.  Di  tale
pubblicazione  sara'  data  notizia  mediante  avviso  nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica - 4a serie speciale "Concorsi ed esami".
    Dalla data di pubblicazione di tale avviso decorre il termine per
eventuali  inipugnative La graduatoria rimane efficace per un termine
di  ventiquattro  mesi dalla data della sopracitata pubblicazione per
eventuali coperture di posti per i quali il concorso e' stato bandito
e   che   successivamente  ed  entro  tale  data  dovessero  rendersi
disponibili.