Art. 10.

                          Documenti di rito

    La  presentazione  dei  documenti di rito, attestanti il possesso
dei requisiti richiesti per l'ammissione all'impiego pubblico, dovra'
avvenire  a  cura  del  vincitore,  nel  termine perentorio di trenta
giorni dalla data di effettiva assunzione in servizio. Tali documenti
si  considerano  prodotti  in  tempo  utile  anche se spediti a mezzo
raccomandata  con avviso di ricevimento entro il termine su indicato.
A  tal  fine  fara'  fede  il  timbro  a  data  dell'ufficio  postale
accettante.
    I  documenti  da  produrre  per  l'ammissione  all'impiego sono i
seguenti:
      1)  certificato  medico  rilasciato  da  un ufficiale medico in
servizio  permanente  effettivo, o da un medico dell'unita' sanitaria
locale  competente  per  territorio,  o  dall'ufficiale sanitario del
comune  di  residenza, attestante l'idoneita' fisica all'impiego. Nel
predetto  certificato  dovra'  essere  precisato  che  si  e' seguito
l'accertamento  sierologico  del  sangue  ai  sensi dell'art. 7 della
legge  25 luglio  1956,  n. 837.  Qualora il candidato sia affetto da
imperfezione fisica, il certificato deve farne specifica menzione con
la   dichiarazione   che   essa   non   menoma   l'attitudine  fisica
dell'aspirante  stesso all'impiego e al normale e regolare rendimento
del lavoro.
    Tale  certificato  deve  essere  di data non anteriore a sei mesi
dalla data della comunicazione dell'esito del concorso;
      2) dichiarazione resa ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge
4 gennaio 1968, n. 15, e dell'art. 1 del decreto del Presidente della
Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, dalla quale risulti:
        a) data e luogo di nascita;
        b) cittadinanza  posseduta  anche  alla  data di scadenza del
termine   ultimo   per  produrre  l'istanza  di  partecipazione  alla
valutazione comparativa;
        c) godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza
del termine ultimo per produrre la predetta istanza;
        d) la  posizione agli effetti dell'adempimento degli obblighi
militari;
        e) l'inesistenza   di   condanne   penali   che   impediscano
l'instaurazione di un rapporto di pubblico impiego;
        f) il  titolo  di studio conseguito, previsto dall'art. 2 del
presente bando;
      3) fotocopia del codice fiscale;
      4) una fotografia formato tessera;
      5)  ulteriore  dichiarazione  resa  ai  sensi degli artt. 2 e 4
della  legge  4 gennaio  1968,  n. 15,  e dell'art. 1 del decreto del
Presidente  della  Repubblica  20 ottobre  1998,  n. 403, dalla quale
risulti  l'esistenza  o  meno  di altri rapporti d'impiego pubblico o
privato,   ovvero,   di  una  delle  situazioni  di  incompatibilita'
richiamate dall'art. 58 del decreto legislativo n. 29/1993 e, in caso
affermativo,   relativa   opzione  per  il  nuovo  impiego  ai  sensi
dell'art. 8 della legge 18 marzo 1958, n. 311.
    Detta  dichiarazione deve contenere le indicazioni concernenti le
cause  di  risoluzione  di  eventuali precedenti rapporti di pubblico
impiego e deve essere rilasciata anche se negativa.
    Il  vincitore  che ricopre un posto di ruolo nell'amministrazione
dello  Stato  e'  dispensato dal rendere le dichiarazioni di cui alle
lettere  b),  c), d) ed e) e deve invece presentare o spedire a mezzo
raccomandata  con  avviso  di ricevimento nel termine di cui al primo
comma del presente articolo, i seguenti documenti:
      1) copia integrale dello stato matricolare;
      2) fotocopia del codice fiscale;
      3) dichiarazione resa ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge
4 gennaio 1968, n. 15, e dell'art. 1 del decreto del Presidente della
Repubblica  20 ottobre  1998,  n. 403;  relativa  al titolo di studio
conseguito, previsto dall'art. 2 del presente bando;
      4) una fotografia formato tessera;
      5) dichiarazione resa ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge
4 gennaio 1968, n. 15, e dell'art. 1 del decreto del Presidente della
Repubblica  20 ottobre  1998, n. 403, dalla quale risulti l'esistenza
di  altri rapporti d'impiego pubblico, con la relativa opzione per il
nuovo impiego ai sensi dell'art. 8 della legge 18 marzo 1958, n. 311.
    Per  i cittadini appartenenti ad altro Stato della Unione europea
si applicano le stesse modalita' previste per i cittadini italiani.