Art. 10. Documenti di rito La presentazione dei documenti di rito, attestanti il possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione all'impiego pubblico, dovra' avvenire a cura del vincitore, nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di effettiva assunzione in servizio. Tali documenti si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine su indicato. A tal fine fara' fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante. I documenti da produrre per l'ammissione all'impiego sono i seguenti: 1) certificato medico rilasciato da un ufficiale medico in servizio permanente effettivo, o da un medico dell'unita' sanitaria locale competente per territorio, o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, attestante l'idoneita' fisica all'impiego. Nel predetto certificato dovra' essere precisato che si e' seguito l'accertamento sierologico del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837. Qualora il candidato sia affetto da imperfezione fisica, il certificato deve farne specifica menzione con la dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica dell'aspirante stesso all'impiego e al normale e regolare rendimento del lavoro. Tale certificato deve essere di data non anteriore a sei mesi dalla data della comunicazione dell'esito del concorso; 2) dichiarazione resa ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, dalla quale risulti: a) data e luogo di nascita; b) cittadinanza posseduta anche alla data di scadenza del termine ultimo per produrre l'istanza di partecipazione alla valutazione comparativa; c) godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine ultimo per produrre la predetta istanza; d) la posizione agli effetti dell'adempimento degli obblighi militari; e) l'inesistenza di condanne penali che impediscano l'instaurazione di un rapporto di pubblico impiego; f) il titolo di studio conseguito, previsto dall'art. 2 del presente bando; 3) fotocopia del codice fiscale; 4) una fotografia formato tessera; 5) ulteriore dichiarazione resa ai sensi degli artt. 2 e 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, dalla quale risulti l'esistenza o meno di altri rapporti d'impiego pubblico o privato, ovvero, di una delle situazioni di incompatibilita' richiamate dall'art. 58 del decreto legislativo n. 29/1993 e, in caso affermativo, relativa opzione per il nuovo impiego ai sensi dell'art. 8 della legge 18 marzo 1958, n. 311. Detta dichiarazione deve contenere le indicazioni concernenti le cause di risoluzione di eventuali precedenti rapporti di pubblico impiego e deve essere rilasciata anche se negativa. Il vincitore che ricopre un posto di ruolo nell'amministrazione dello Stato e' dispensato dal rendere le dichiarazioni di cui alle lettere b), c), d) ed e) e deve invece presentare o spedire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento nel termine di cui al primo comma del presente articolo, i seguenti documenti: 1) copia integrale dello stato matricolare; 2) fotocopia del codice fiscale; 3) dichiarazione resa ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403; relativa al titolo di studio conseguito, previsto dall'art. 2 del presente bando; 4) una fotografia formato tessera; 5) dichiarazione resa ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, dalla quale risulti l'esistenza di altri rapporti d'impiego pubblico, con la relativa opzione per il nuovo impiego ai sensi dell'art. 8 della legge 18 marzo 1958, n. 311. Per i cittadini appartenenti ad altro Stato della Unione europea si applicano le stesse modalita' previste per i cittadini italiani.