Art. 5.

                         Valutazione titoli

    Ai  titoli e' riservata una valutazione pari al 30% del punteggio
totale.
    I titoli valutabili sono i seguenti:
      titoli di studio (per un massimo valutabile di punti 15);
        1) diploma di laurea con votazione da 106 a 110 max punti 2;
        2) diploma di laurea con votazione di 110 e lode punti 3;
        3)  secondo  diploma  di  laurea (se giudicato attinente) max
punti 2;
        4)  diploma  di specializzazione (se giudicato attinente) max
punti 2;
      titoli professionali (per un massimo valutabile di punti 10):
        esperienza  lavorativa  presso  pubbliche  amministrazioni  o
aziende o organizzazioni private;
      altri titoli: (per un massimo valutabile di punti 5).
    Per  i  candidati  dipendenti  dell'I.U.O.  o  di  altra pubblica
amministrazione  che  siano  incorsi nell'irrogazione di una sanzione
disciplinare  non  superiore  alla  censura,  nel  corso  del biennio
immediatamente   precedente   l'emanazione  del  presente  bando,  e'
prevista  una  riduzione percentuale del punteggio dei titoli pari al
10%.
    I  titoli  possono  essere  prodotti in originale, possono essere
autocertificati  mediante dichiarazioni sostitutive di certificazioni
(allegato  B)  ai  sensi dell'art. 1 del decreto del Presidente della
Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, ovvero possono essere prodotti in
copia   dichiarata   conforme  all'originale  mediante  dichiarazione
sostitutiva dell'atto di notorieta' (allegato C) ai sensi dell'art. 2
del  decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403.
Tali   dichiarazioni   dovranno  essere  firmate  dal  dichiarante  e
trasmesse all'amministrazione unitamente alla fotocopia del documento
di identita'.
    L'amministrazione  si  riserva la facolta' di procedere ad idonei
controlli   sulla   veridicita'  del  contenuto  delle  dichiarazioni
sostitutive.
    Non  e'  consentito  il  riferimento  a documenti o pubblicazioni
presentati presso altre amministrazioni.
    I  documenti  e  i  certificati vanno prodotti in carta libera ai
sensi  dell'art. 1  della legge 23 agosto 1988, n. 370; se redatti in
lingua  straniera devono essere corredati da una traduzione in lingua
italiana  certificata  conforme  al  testo  straniero,  redatta dalla
competente  rappresentanza  diplomatica  o  consolare,  ovvero  da un
traduttore ufficiale.
    Relativamente  ai  candidati  stranieri, i certificati rilasciati
dalle  competenti  autorita'  dello  Stato  di  cui  lo  straniero e'
cittadino  devono  essere  conformi  alle  disposizioni vigenti nello
Stato  stesso e devono, altresi', essere legalizzati dalle competenti
autorita' consolari italiane.
    Non  saranno  presi  in  considerazioni gli atti prodotti dopo il
termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al
concorso.