Art. 9.

                   Approvazione della graduatoria

    La  graduatoria  di  merito  dei  candidati  e'  formata  secondo
l'ordine decrescente del punteggio complessivo ottenuto dai candidati
medesimi,  cosi'  come  determinato ai sensi dell'art. 7 del presente
bando,  con  l'osservanza,  a  parita'  di  merito, delle norme sulle
preferenze previste dall'art. 8 del presente bando.
    Sono dichiarati vincitori, nel limite dei posti messi a concorso,
di cui all'art. 1 del presente bando, i candidati utilmente collocati
nella graduatoria di cui al comma precedente.
    Con  decreto  del  direttore  amministrativo  sara'  approvata la
graduatoria di merito.
    La   graduatoria   di  merito  sara',  poi,  pubblicata  mediante
affissione all'albo ufficiale dell'istituto universitario orientale.
    Di  tale  pubblicazione  sara' data notizia mediante avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
    Dalla  data di pubblicazione dell'avviso nella Gazzetta Ufficiale
decorre il termine per eventuali impugnative.
    La  graduatoria  di  merito  rimane  efficace  per  un termine di
ventiquattro  mesi  dalla  data  della  sopracitata pubblicazione per
eventuali coperture di posti per i quali il concorso e' stato bandito
e   che   successivamente  ed  entro  tale  data  dovessero  rendersi
disponibili.
    Non si da' luogo a dichiarazioni di idoneita' al concorso.